[1]Dogane e procedure riguardanti il commercio

[2]1. Le parti decidono di basare le rispettive legislazioni, disposizioni e procedure doganali:

  • a)sulle norme e sugli strumenti internazionali applicabili in materia doganale, compresi il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell'OMD e la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci;
  • b)sulla tutela e sulla facilitazione del commercio legittimo mediante un'applicazione efficace e il rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione doganale;
  • c)su una legislazione che eviti di imporre oneri inutili o discriminatori, protegga dalle frodi doganali e consenta un'ulteriore facilitazione a fronte di un elevato livello di conformita';
  • d)sull'applicazione di tecniche doganali moderne, comprendenti la gestione del rischio, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli a posteriori e metodi per le verifiche contabili delle societa';
  • e)su un sistema di pronunce vincolanti in materia doganale, in particolare per quanto concerne la classificazione tariffaria e le regole di origine, nel rispetto della legislazione delle parti;
  • f)sullo sviluppo progressivo di sistemi, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio elettronico di dati tra le amministrazioni doganali e con altre istituzioni pubbliche collegate;
  • g)su norme le quali garantiscano la proporzionalita' e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte per le violazioni meno gravi della regolamentazione o degli obblighi procedurali doganali e la cui applicazione non determini indebiti ritardi;
  • h)su diritti e oneri che siano ragionevoli, non superino il costo del servizio prestato in rapporto a una determinata transazione e non siano calcolati ad valorem, senza che siano previsti diritti e oneri sui servizi consolari;
  • i)sull'eliminazione di qualsiasi prescrizione che imponga il ricorso obbligatorio alle ispezioni pre-imbarco quali definite nell'accordo OMC sulle ispezioni pre-imbarco, o di qualsiasi altra attivita' ispettiva effettuata nel luogo di destinazione da societa' private prima dello sdoganamento. 2. Le parti convengono che la loro legislazione, le loro disposizioni e procedure rispettive in materia doganale si ispirino, per quanto possibile, agli elementi sostanziali della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, come modificata (convenzione riveduta di Kyoto) e relativi allegati. 3. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, la correttezza e la responsabilita' delle operazioni, le parti:
  • a)intraprendono, per quanto possibile, iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione richiesti dalle dogane e da altre istituzioni pubbliche collegate;
  • b)semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalita' per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;
  • c)instaurano procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili che consentano, nel rispetto della legislazione di ciascuna delle parti, di presentare ricorso contro le misure, le pronunce e le decisioni amministrative delle autorita' doganali che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci. Gli eventuali oneri sono proporzionati al costo delle procedure di ricorso;
  • d)adottano misure volte ad assicurare i piu' elevati standard di correttezza. 4. Le parti provvedono affinche' la legislazione sugli spedizionieri doganali si basi su norme trasparenti e proporzionate. Qualora una parte prescriva il ricorso obbligatorio agli spedizionieri doganali, le persone giuridiche possono avvalersi di propri spedizionieri doganali interni (in house) autorizzati a tal fine dall'autorita' competente. La presente disposizione non pregiudica la posizione delle parti in negoziati multilaterali.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art118 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari