[1]Cooperazione nell'attivita' di contrasto

[2]Le parti convengono di assicurare la cooperazione tra le autorita', le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sventare e smantellare le minacce della criminalita' e del terrorismo transnazionale comuni a entrambe. La cooperazione tra autorita', agenzie e servizi di contrasto puo' attuarsi sotto forma di assistenza reciproca nelle indagini, di condivisione di tecniche investigative, di corsi di formazione e di addestramento comuni per gli operatori preposti all'attivita' di contrasto e di ogni altro tipo di attivita' congiunta e di assistenza determinato di comune accordo tra le parti.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art30 · fonte del testo

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