[1]Cooperazione giudiziaria

[2]1. Le parti convengono di sviluppare la cooperazione in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, segnatamente le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie a livello internazionale e di protezione dei minori. 2. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le parti continuano a impegnarsi sulle questioni di assistenza giudiziaria reciproca in conformita' degli strumenti internazionali pertinenti. Possono eventualmente rientrare in questo impegno l'adesione ai pertinenti strumenti dell'ONU e la loro applicazione nonche' il sostegno ai pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa e la cooperazione tra le autorita' neozelandesi competenti e Eurojust.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art29 · fonte del testo

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