[1]Cooperazione nella lotta contro il terrorismo

[2]1. Le parti ribadiscono l'importanza di contrastare il terrorismo nel pieno rispetto dello Stato di diritto, del diritto internazionale, in particolare la Carta dell'ONU e le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, del diritto in materia di diritti umani, del diritto dei rifugiati e del diritto internazionale umanitario. 2. In questo quadro e tenuto conto della strategia globale dell'ONU contro il terrorismo di cui alla risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale dell'ONU dell'8 settembre 2006, le parti convengono di cooperare nella prevenzione e repressione degli atti di terrorismo, in particolare:

  • a)nell'ambito della piena attuazione delle risoluzioni 1267, 1373 e 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altre risoluzioni e strumenti internazionali applicabili;
  • b)scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
  • c)scambiando pareri:
  • i)sui mezzi e metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione;
  • ii)sulla prevenzione del terrorismo e
  • iii)sulle migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo;
  • d)collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il suo quadro giuridico e adoperandosi per accelerare la conclusione di una convenzione globale contro il terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo dell'ONU;
  • e)promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri dell'ONU ai fini di un'attuazione efficace, con tutti i mezzi opportuni, della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite. 3. Le parti ribadiscono l'impegno nei confronti delle norme internazionali del Gruppo di azione finanziaria interna­zionale (GAFI) per combattere il finanziamento del terrorismo. 4. Le parti ribadiscono l'impegno a collaborare per prestare assistenza allo sviluppo delle capacita' antiterrorismo di altri Stati che necessitino risorse e competenze per prevenire e contrastare l'attivita' terroristica, anche nel quadro del forum globale antiterrorismo (GCFT).

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art11 · fonte del testo

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