[1]Lotta contro le droghe illecite

[2]1. Conformemente ai rispettivi poteri e alle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro le droghe illecite. 2. Le parti collaborano per smantellare le reti di criminalita' transnazionale responsabili del traffico di droga anche scambiando informazioni, organizzando formazioni o condividendo le pratiche migliori, comprese le tecniche investi­gative speciali. Uno sforzo particolare e' volto a combattere la penetrazione della criminalita' organizzata nell'economia legale.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art32 · fonte del testo

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