Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione di cooperazione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, adottata a Basilea il 3 settembre 1985 · Legge 3 aprile 1989, n. 138
- Aggiornato al
- 24 aprile 1989
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale…
- Art. 2Lo scambio di informazioni avviene tra le autorita' designate all'articolo 3, sia…
- Art. 3momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o…
- Art. 4Tutte le iscrizioni da trascrivere sul modulo saranno scritte in caratteri latini e in…
- Art. 5Le date sono riportate in numeri arabi indicanti successivamente, sotto i simboli Jc, Mc…
- Art. 6Sulla prima facciata di ogni modulo, le voci invariabili, ad eccezione dei simboli…
- Art. 7moduli sono datati e recano la firma e il sigillo dell'autorita' richiedente e…
- Art. 8dispensati da qualsiasi legalizzazione o da ogni altra formalita' equivalente sul…
- Art. 9presente Convenzione sara' ratificata, accettata o approvata, e gli strumenti di…
- Art. 10La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a…
- Art. 11Stato membro della Commissione Internazionale di Stato civile, delle Comunita' Europee o…
- Art. 12e' ammessa nessuna riserva alla presente Convenzione.
- Art. 13Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione…
- Art. 14La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata. 2. Ogni Stato parte…
- Art. 15Il Consiglio Federale Svizzero notifichera' agli Stati membri della Commissione…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Convenzione». torna al corpo dell’atto
