Art. 8 (Convenzione)
dispensati da qualsiasi legalizzazione o da ogni altra formalita' equivalente sul territorio di ciascuno degli Stati vincolati dalla presente Convenzione, i documenti relativi all'identita' e allo stato civile esibiti dai rifugiati e rilasciati dalle loro autorita' di origine.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
