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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione di cooperazione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, adottata a Basilea il 3 settembre 1985
Legge 3 aprile 1989, n. 138
- Aggiornato al
- 24 aprile 1989
- Articoli
- 3
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di cooperazione…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere…
- Art. 3La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
