Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale di Stato Civile, desiderosi di organizzare, ai fini dell'applicazione dell'art. 25 della Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati firmato a Ginevra il 28 luglio 1951, la Cooperazione amministrativa internazionale per determinare l'identita' e lo Stato Civile dei rifugiati, riferendosi per altro alle disposizioni della Convenzione europea riguardo all'ottenimento all'estero, di informazioni e di prove in materia amministrativa, fatta a Strasburgo il 15 marzo 1978, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. 1 1. Ai fini del rilascio di documenti o di certificati, in applicazione dell'art. 25 della Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati firmato a Ginevra il 28 luglio 1951, lo Stato Contraente sul cui territorio un rifugiato, ai sensi della succitata Convenzione e del Protocollo del 1967, relativo allo Statuto dei rifugiati, risiede regolarmente, puo' rivolgersi ad ogni altro Stato Contraente sul cui territorio l'interessato abbia precedentemente risieduto, per ottenere informazioni concernenti l'identita' e stato civile con il quale esso e' stato ammesso o registrato in detto Stato. 2. Detta richiesta non puo' in nessun caso essere rivolta allo Stato di origine dell'interessato. Nei confronti di qualsiasi altro Stato, lo stato di residenza si asterra' dall'inviare detta richiesta qualora questo passo fosse di natura tale da recare danno alla sicurezza del rifugiato o dei membri della sua famiglia. 3. Lo Stato richiedente non puo' utilizzare le informazioni fornite in applicazione della presente Convenzione per fini che non siano quelli precisati al primo comma.

Testo vigente dal 24 aprile 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-04-03;138~convenzione-art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari