Lo Stato richiesto fara' conoscere allo Stato richiedente, per via diplomatica, la sua decisione sull'estradizione. Ogni rifiuto completo o parziale verra' motivato. Quando l'estradizione sara' stata concessa, lo Stato richiedente sara' informato della data a partire dalla quale la consegna potra' avvenire e del luogo di detta consegna. In mancanza di un accordo circa il luogo della consegna, l'individuo estradato sara' condotto, a cura dello Stato richiesto, al luogo designate dalla rappresentanza diplomatica dello Stato richiedente. Lo Stato richiedente provvedera' a far ricevere l'individuo da estradare entro un periodo di 50 giorni dalla data fissata conformemente alle disposizioni del comma precedente. Tale periodo potra' essere prolungato ove lo esigano speciali circostanze. Trascorso questo periodo l'individuo potra' essere rilasciato. Le circostanze verranno valutate dallo Stato richiesto. Il rilascio non e di ostacolo alla presentazione ed all'esame di una nuova domanda di estradizione per il medesimo fatto.

Testo vigente dal 30 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342~art15 · fonte del testo

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