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Penale
Ratifica ed esecuzione della Convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956
Legge 24 dicembre 1957, n. 1342
- Aggiornato al
- 30 gennaio 1958
- Articoli
- 35
- Versioni storiche
- 37
- Art. 1Convenzione d'extradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e…
- Art. 2I reati che danno luogo all'estradizione sono: 1) Qualsiasi reato per il quale il massimo…
- Art. 3Le Parti Contraenti avranno la facolta' di concedere o di rifiutare l'estradizione dei…
- Art. 4L'estradizione non sara' concessa qualora si tratti di reato politico o di fatto connesso…
- Art. 5L'estradizione non sara' concessa se il reato per il quale e' domandata consiste…
- Art. 6In materia di tasse, d'imposte e di dogane, l'estradizione sara' concessa a norma della…
- Art. 7L'estradizione non sara' concessa: 1) se il reato per cui essa e' domandata e' stato…
- Art. 8La domanda di estradizione sara' trasmessa per via diplomatica. Alla domanda sara'…
- Art. 9Lo Stato a cui e' diretta la domanda di estradizione adottera' le disposizioni…
- Art. 10In caso di urgenza, lo Stato richiedente puo' domandare allo Stato richiesto l'arresto…
- Art. 11L'arresto provvisorio potra' essere sospeso in qualsiasi momento; esso cessera', di pieno…
- Art. 12Quando informazioni o prove complementari siano indispensabili allo Stato richiesto per…
- Art. 13Qualora l'estradizione sia richiesta concorrentemente da piu' Stati, sia per gli stessi…
- Art. 14Quando si procedera' all'estradizione, tutti gli oggetti provenienti dal reato o che…
- Art. 15Lo Stato richiesto fara' conoscere allo Stato richiedente, per via diplomatica, la sua…
- Art. 16Qualora l'individuo domandato in estradizione sia perseguito o condannato nello Stato…
- Art. 17L'individuo che sara' stato consegnato non potra' essere ne' perseguito, ne' punito, ne'…
- Art. 18Salvo nel caso in cui l'estradato sia rimasto nel territorio dello Stato richiedente o vi…
- Art. 19Il consenso previsto dagli articoli 17 e 18 sara' richiesto a mezzo di domanda…
- Art. 20Saranno a carico dello Stato richiesto le spese occasionate dalla domanda di…
- Art. 21L'estradizione in transito attraverso il territorio di una delle Parti Contraenti di un…
- Art. 22Le Parti Contraenti s'impegnano reciprocamente a notificare gli atti di procedura e le…
- Art. 23La lettera e l'elenco di trasmissione degli atti di procedura e delle sentenze dovra'…
- Art. 24L'autorita' richiesta fara' consegnare l'atto al destinatario. La prova della consegna…
- Art. 25Le commissioni rogatorie saranno eseguite dalle autorita', giudiziarie. Se l'autorita'…
- Art. 26L'autorita' richiesta potra' rifiutare di eseguire una commissione rogatoria o di…
- Art. 27Le persone la cui testimonianza e' richiesta saranno invitate a comparire mediante…
- Art. 28Su domanda espressa dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta dovra' informarla…
- Art. 29La consegna degli atti di procedura e delle sentenze, nonche' l'esecuzione delle…
- Art. 30Se, in una causa penale, la comparizione personale di un testimone o di un perito e'…
- Art. 31La trasmissione dei documenti, in esecuzione delle disposizioni del presente Titolo, si…
- Art. 32I documenti da inviare, da rilasciare o da produrre in esecuzione della presente…
- Art. 33La presente Convenzione potra' essere estesa, con scambio di lettere tra i due Governi…
- Art. 34La presente Convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore alla data dello scambio…
- Art. 35La presente Convenzione e' redatta in tre originali, in lingua italiana, in lingua…
