1. La Parte richiesta, non appena la decisione in merito alla richiesta e presa, deve comunicare tale decisione alla Parte richiedente tramite i canali diplomatici. I motivi di qualsiasi rifiuto, totale o parziale, devono essere forniti. 2. Quando l'estradizione e concessa, la Parte richiesta deve consegnare la persona da un punto di partenza nel proprio territorio conveniente per la Parte richiedente. 3. La Parte richiedente deve prendere in consegna la persona nel territorio della Parte richiesta entro un termine ragionevole fissato dalla Parte richiesta e, se la persona non viene presa in consegna da detto territorio entro tale termine, la Parte richiesta puo' rifiutare di estradare la persona per lo stesso reato. 4. Se cause di forza maggiore impediscono ad una delle Parti di osservare la data di consegna, quella Parte deve comunicarlo all'altra Parte. Le Parti contraenti concorderanno una nuova data di consegna e si applicheranno le previsioni del paragrafo 3 del presente articolo.

Testo vigente dal 25 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;12~trattato-art15 · fonte del testo

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