Quando informazioni o prove complementari siano indispensabili allo Stato richiesto per accertare che concorrano le condizioni previste dalla presente Convenzione, detto Stato, se ritenga che possa rimediarsi a tale omissione, ne dara' notizia allo Stato richiedente, per via diplomatica, prima di rigettare la domanda. Quando l'individuo di cui e' domandata l'estradizione e' detenuto in visto della estradizione, potra' essere messo in liberta' se tali informazioni o prove complementari non sono pervenute entro 60 giorni dalla data in cui sono richieste. Tuttavia, tale termine potra' essere prolungato su domanda motivata.

Testo vigente dal 30 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342~art12 · fonte del testo

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