L'autorita' richiesta fara' consegnare l'atto al destinatario. La prova della consegna sara' data a mezzo sia di una ricevuta datata e firmata dal destinatario, sia di un attestato dell'autorita' richiesta, che specifichi il fatto ed il modo della consegna; l'uno o l'altro di tali documenti sara' immediatamente trasmesso all'autorita' richiedente. Qualora la consegna non abbia potuto effettuarsi, l'autorita' richiesta rimandera' l'atto all'autorita' richiedente, indicando i motivi che hanno impedito la consegna stessa. Se il destinatario ha rifiutato di ricevere l'atto, l'autorita' richiesta precisera', per quanto possibile, le circostanze ed i motivi del rifiuto.

Testo vigente dal 30 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342~art24 · fonte del testo

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