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Miscellanea
Protocollo
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno · Legge 12 luglio 2005, n. 130
- Aggiornato al
- 13 luglio 2005
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 39
- Art. 1Allegato PROTOCOLLO DEL 2003 ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1992 SULL'ISTITUZIONE DI…
- Art. 2Con il presente protocollo e' istituito un fondo complementare internazionale per il…
- Art. 3Il presente protocollo si applica esclusivamente: (a) ai danni da inquinamento causati…
- Art. 4Il fondo complementare risarcisce i soggetti che hanno subito un danno da inquinamento e…
- Art. 5Il fondo complementare effettua un versamento quando l'assemblea del fondo del 1992…
- Art. 6Fatto salvo l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, i diritti di risarcimento nei confronti del…
- Art. 7Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, della convenzione Fondo del…
- Art. 8Con riserva della decisione concernente la ripartizione di cui all'articolo 4, paragrafo…
- Art. 9In merito a qualsiasi risarcimento per danni da inquinamento pagato dal fondo…
- Art. 10In relazione a ogni singolo Stato contraente, i contributi annui al fondo complementare…
- Art. 11Per valutare l'ammontare degli eventuali contributi annui dovuti e tenere conto della…
- Art. 12Ai contributi al fondo complementare si applica l'articolo 13 della convenzione Fondo del…
- Art. 13Gli Stati contraenti comunicano al direttore del fondo complementare le informazioni…
- Art. 14Fatto salvo l'articolo 10, ai fini del presente protocollo si presume che ogni Stato…
- Art. 15Se in uno Stato contraente non esiste un soggetto che soddisfi le condizioni di cui…
- Art. 16Il fondo complementare dispone di un'assemblea e di un segretariato presieduto da un…
- Art. 17Il segretariato del fondo del 1992 e il direttore del fondo, possono anche svolgere le…
- Art. 18transitorie 1. Fermo restando il paragrafo 4, l'ammontare complessivo dei contributi…
- Art. 19, ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1. Il presente protocollo e' aperto…
- Art. 20sugli idrocarburi assoggettati a contributi Prima dell'entrata in vigore del presente…
- Art. 21in vigore 1, Il presente protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui sono…
- Art. 22sessione dell'assemblea Il.segretario generale convoca la prima sessione dell'assemblea…
- Art. 23e modifica 1. L'organizzazione puo' convocare una conferenza per rivedere o modificare il…
- Art. 24del massimale per il risarcimento 1. Su richiesta di almeno un quarto degli Stati…
- Art. 25alla convenzione Fondo del 1992 1. Se massimali stabiliti nella convenzione Fondo del…
- Art. 26Il presente protocollo puo' essere denunciato da qualsiasi Stato contraente in qualunque…
- Art. 27straordinarie dell'assemblea 1. Uno Stato contraente puo', entro novanta giorni dal…
- Art. 28Il presente protocollo cessa di essere in vigore il giorno in cui il numero di Stati…
- Art. 29del fondo complementare 1. Qualora il presente protocollo cessi di essere in vigore, in…
- Art. 30Il presente protocollo e gli emendamenti accettati ai sensi dell'articolo 24 sono…
- Art. 31Il presente protocollo e' redatto in un unico esemplare in lingua araba, cinese, inglese…
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