1. Con il presente protocollo e' istituito un fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento, denominato "fondo complementare internazionale del 2003 per il risarcimento dei danni da inquinamento da idrocarburi" (di seguito "il fondo complementare"). 2. In ogni Stato contraente il fondo complementare e' riconosciuto come persona giuridica avente la capacita' di assumere diritti e obblighi secondo il diritto di tale Stato, nonche' di stare in giudizio. Ogni Stato contraente riconosce il direttore del fondo complementare quale rappresentante legale del fondo.

Testo vigente dal 13 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-12;130~protocollo-art2 · fonte del testo

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