[1]del massimale per il risarcimento

[2]1. Su richiesta di almeno un quarto degli Stati contraenti, il segretario generale trasmette a tutti i membri dell'organizzazione e a tutti gli Stati contraenti le proposte di modifica del massimale per il risarcimento stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). 2. Gli emendamenti proposti e trasmessi come sopra sono sottoposti all'attenzione del comitato giuridico dell'organizzazione almeno sei mesi dopo la data della loro trasmissione. 3. Tutti gli Stati contraenti del presente protocollo, indipendentemente dal fatto che essi siano membri dell'organizzazione, hanno diritto di partecipare ai lavori del comitato giuridico per l'esame e l'adozione degli emendamenti. 4. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti nel comitato giuridico, esteso come previsto al paragrafo 3, a condizione che almeno la meta' degli Stati contraenti -sia presente alla votazione. 5. Quando si pronuncia su una proposta intesa a modificare il massimale di risarcimento, il comitato giuridico prende in considerazione l'esperienza acquisita in materia di incidenti e, in particolare, l'ammontare dei danni da essi derivanti e le modifiche del valore monetario. 6(a) Non possono essere prese in considerazione modifiche del massimale di risarcimento di cui al presente articolo prima della data di entrata in vigore del presente protocollo o prima di tre anni dall'entrata in vigore di un emendamento adottato precedentemente in virtu' del presente articolo. (b) Il massimale non puo' essere aumentato fino a superare un importo corrispondente al massimale stabilito nel presente protocollo maggiorato del 6 % all'anno calcolato su una base composta dalla data in cui il presente protocollo e' aperto alla firma alla data in cui la decisione del comitato giuridico prende effetto. (c) Il massimale non puo' essere aumentato fino a superare l'importo corrispondente al massimale stabilito nel presente protocollo moltiplicato per tre. 7. Gli emendamenti adottati ai sensi del paragrafo 4 sono notificati dall'organizzazione a tutti gli Stati contraenti. L'emendamento e' ritenuto accettato al termine di un periodo di dodici mesi dopo la data di notifica, a meno che entro questa scadenza non meno di un quarto degli Stati che erano Stati contraenti al momento dell'adozione dell'emendamento da parte del comitato giuridico abbia comunicato all'organizzazione di non accettare l'emendamento. In questo caso l'emendamento e' respinto e non entra in vigore. 8. Un emendamento ritenuto accettato ai sensi del paragrafo 7 entra in vigore, dodici mesi dopo la sua accettazione. 9. Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dall'emendamento, a meno che essi non denuncino il presente protocollo ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore dello stesso. Tale denuncia prende effetto immediato quanto l'emendamento entra in vigore. 10. Quando un emendamento e' stato adottato dal comitato giuridico ma il periodo di dodici mesi per la sua accettazione non e' ancora scaduto, uno Stato che diventa Stato contraente in questo periodo e' vincolato dall'emendamento se quest'ultimo entra in vigore. Uno Stato che diventa Stato contraente dopo questo periodo e' vincolato da un emendamento che e' stato accettato ai senso del paragrafo 7. Nei casi citati al presente paragrafo, uno Stato e' vincolato da un emendamento quando lo stessto entra in vigore, o quando il presente protocollo entra in vigore nei confronti di tale Stato, se tale data e' successiva alla precedente.

Testo vigente dal 13 luglio 2005

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