1. Il fondo complementare risarcisce i soggetti che hanno subito un danno da inquinamento e non hanno potuto ottenere un risarcimento completo e adeguato per una richiesta di indennizzo per danni dichiarata ricevibile ai sensi della convenzione Fondo del 1992, perche' il danno totale supera o rischia di superare il limite del risarcimento applicabile di cui all'articolo 4, paragrafo 4 della convenzione Fondo del 1992, rispetto a qualsiasi incidente. 2(a) L'importo complessivo del risarcimento pagabile dal fondo complementare ai sensi del presente articolo e' limitato rispetto a ogni incidente, in modo tale che la somma totale di questo importo e l'ammontare del risarcimento effettivamente pagato ai sensi della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992 nell'ambito di applicazione del presente protocollo non ecceda 750 milioni di unita' di conto. (b) L 'importo di 750 milioni di unita' di conto di cui alla lettera a) e' convertita in valuta nazionale sulla base del valore della valuta in oggetto, in riferimento al diritto speciale di prelievo alla data determinata dall'assemblea del fondo del 1992 per la conversione dell'importo massimo pagabile ai sensi della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992. 3. Quando l'ammontare delle richieste dichiarate ricevibili nei confronti del fondo complementare supera l'ammontare complessivo del risarcimento pagabile a norma del paragrafo 2, la somma disponibile e' distribuita in modo tale che la proporzione tra la richiesta ricevibile e l'ammontare del risarcimento effettivamente ottenuto dal ricorrente ai sensi del presente protocollo sia identica per tutti i ricorrenti. 4. Il fondo complementare risarcisce soltanto le richieste dichiarate ricevibili nei modi definiti all'articolo 1, paragrafo 8.

Testo vigente dal 13 luglio 2005

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