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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della Conferenza internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989
Legge 12 aprile 1995, n. 129
- Aggiornato al
- 28 aprile 1995
- Articoli
- 34
- Versioni storiche
- 38
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL SALVATAGGIO DEL 1989 GLI STATI…
- Art. 2della Convenzione La presente Convenzione si applica ogni qualvolta siano intentati…
- Art. 3ed Unita' di trivellazione La presente Convenzione non si applica alle piattaforme fisse…
- Art. 4di proprieta' di uno Stato 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, la presente…
- Art. 5di salvataggio effettuate sotto il controllo di autorita' pubbliche 1. La presente…
- Art. 6di salvataggio 1. La presente Convenzione si applica ad ogni operazione di salvataggio…
- Art. 7e modifica dei contratti Un contratto, o qualsiasi sua condizione, puo' essere annullato…
- Art. 8del soccorritore, del proprietario e del capitano 1. Il soccorritore ha, nei confronti…
- Art. 9degli Stati costieri Nulla nella presente Convenzione pregiudica il diritto dello Stato…
- Art. 10di prestare assistenza 1. Ogni capitano e' tenuto, nella misura in cui puo' farlo senza…
- Art. 11Ogni qualvolta uno Stato parte promulga regole o adotta decisioni su questioni relative…
- Art. 12per il diritto ad una ricompensa 1. Le operazioni di salvataggio che hanno avuto un…
- Art. 13per stabilire la remunerazione 1. La remunerazione e' stabilita in vista di incoraggiare…
- Art. 14speciale 1. Se il soccorritore ha effettuato operazioni di soccorso riguardo ad una nave…
- Art. 15tra i soccorritori 1. La spartizione di una ricompensa in base all'articolo 13 tra i…
- Art. 16di persone 1. Nessuna remunerazione e' dovuta dalle persone che sono state tratte in…
- Art. 17resi in virtu' di contratti esistenti Nessun pagamento e' dovuto ai sensi delle…
- Art. 18del fallo di un soccorritore Un soccorritore potra' essere privato di tutto o di parte…
- Art. 19di effettuare operazioni di soccorso I servizi resi malgrado il divieto espresso e…
- Art. 20marittimo 1. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il privilegio…
- Art. 21di fornire una garanzia 1. A richiesta del soccorritore, la persona che e' debitrice di…
- Art. 22provvisorio 1. Il tribunale competente a deliberare sul credito del soccorritore, puo'…
- Art. 23per le azioni legali 1. Ogni azione legale relativa al pagamento in base alla presente…
- Art. 24Sara' determinato in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede il Tribunale adito…
- Art. 25di proprieta' di uno Stato A meno che lo Stato proprietario non vi acconsenta, nessuna…
- Art. 26umanitari Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere invocata in vista…
- Art. 27di sentenze arbitrali Gli Stati parti incoraggiano per quanto possibile e con il consenso…
- Art. 28, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 1. La presente Convenzione e' aperta…
- Art. 29in vigore 1. La presente Convenzione entra in vigore un anno dopo la data alla quale 15…
- Art. 30Ogni Stato puo' al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione…
- Art. 31La presente Convenzione puo' essere denunciata da ogni Stato Parte in qualsiasi momento…
- Art. 32ed emendamento 1. Una conferenza puo' essere convocata dall'Organizzazione in vista di…
- Art. 33La presente Convenzione e' depositata presso il Segretario generale. 2. Il Segretario…
- Art. 34La presente Convenzione e' redatta in un solo esemplare originale in lingua araba…
