Ogni qualvolta uno Stato parte promulga regole o adotta decisioni su questioni relative ad operazioni di salvataggio, come l'accettazione nei porti delle navi in pericolo o la fornitura di mezzi ai soccorritori, esso prendera' in considerazione la necessita' di una cooperazione tra i soccorritori, le altre parti interessate e le autorita' pubbliche al fine di garantire il buon successo e l'efficace attuazione delle operazioni di salvataggio volte a trarre in salvo vite umane o beni in pericolo, nonche' prevenire al contempo i danni all'ambiente in generale.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari