TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL SALVATAGGIO DEL 1989 GLI STATI PARTI ALLA PRESENTE CONVENZIONE RICONOSCENDO l'auspicabilita' di stabilire per via convenzionale norme internazionali uniformi relative alle operazioni di salvataggio, NOTANDO che sviluppi sostanziali, in particolare una crescente preoccupazione per la protezione dell'ambiente hanno evidenziato la necessita' di procedere ad una revisione delle norme internazionali attualmente contenute nella Convenzione per l'Unificazione di Alcune Norme di Legge relative all'assistenza ed al salvataggio in mare, fatta a Bruxelles il 23 Settembre 1910, CONSAPEVOLI dell'importante contributo che puo' essere fornito da operazioni di salvataggio efficienti e tempestive alla sicurezza delle navi e di altri beni in pericolo, nonche' alla protezione dell'ambiente, CONVINTI della necessita' di prevedere adeguati incentivi per le persone che intraprendono operazioni di salvataggio riguardo a navi e ad altri beni in pericolo, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo primo Definizioni Ai fini della presente Convenzione:

  • a)L'espressione "operazione di salvataggio" significa ogni atto o attivita' intrapresa per assistere una nave o ogni altro bene in pericolo in acque navigabili o in qualsiasi altro corso d'acqua,
  • b)L'espressione "nave" significa ogni bastimento di mare, nave o mezzo o ogni struttura atta alla navigazione,
  • c)L'espressione "bene" significa ogni bene che non e' legato in maniera permanente ed internazionale al litorale e comprende il noleggio a rischio.
  • d)L'espressione "danno all'ambiente" significa un pregiudizio materiale importante per la saluta dell'uomo, per la fauna o la flora marine, o per le risorse marine nelle acque costiere o interne o nelle zone adiacenti, causato da inquinamento, contaminazione, incendio, esplosione o gravi fatti analoghi.
  • e)L'espressione "pagamento" significa ogni remunerazione, ricompensa o indennita' dovuta ai sensi della presente convenzione.
  • f)L'espressione "Organizzazione" significa l'Organizzazione marittima internazionale
  • g)L'espressione "Segretario generale" significa il Segretario generale dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art1 · fonte del testo

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