speciale 1. Se il soccorritore ha effettuato operazioni di soccorso riguardo ad una nave che di per se' o per via del suo carico minacciava di causare danni all'ambiente, e non e' riuscito ad ottenere, ai sensi dell'articolo 13 una remunerazione almeno equivalente al compenso speciale calcolato in conformita' al presente articolo, egli ha diritto di ottenere dal proprietario di quella nave, un compenso speciale equivalente alle sue spese come qui defi- nite. 2. Se, nelle circostanze enunciate al paragrafo 1, il soccorritore ha prevenuto o limitato i danni all'ambiente nelle operazioni di salvataggio, il compenso speciale dovuto dal proprietario al soccorritore in base al paragrafo 1 puo' essere aumentato fino ad un massimo del 30% delle spese incorse dal soccorritore. Tuttavia, qualora lo ritenga equo e giusto, ed in considerazione dei criteri pertinenti enunciati al paragrafo 1 dell'articolo 13, il Tribunale potra' ulteriormente aumentare tale compenso speciale, ma l'aumento totale non dovra' in ogni caso ammontare a piu' del 100% delle spese incorse dal soccorritore. 3. Le spese del soccorritore includono, ai fini dei paragrafi 1 e 2, le somme anticipate ragionevolmente sborsate dal soccorritore nelle operazioni di soccorso nonche' una equa cifra per il materiale ed il personale effettivamente e ragionevolmente utilizzati nelle operazioni di soccorso, in base ai criteri enunciati ai capoversi h), i) e j) del paragrafo 1 dell'articolo 13. 4. Il compenso speciale totale di cui al presente articolo sara' pagato solo nel caso e nella misura in cui esso sia superiore ad ogni remunerazione che il soccorritore abbia possibilita' di ottenere in base all'articolo 13. 5. Se il soccorritore e' stato negligente ed abbia di conseguenza mancato di prevenire o ridurre i danni all'ambiente, egli potra' essere privato di tutto il compenso speciale dovuto in base al presente articolo o di parte di esso. 6. Nulla nel presente articolo pregiudica qualsiasi diritto di ricorso del proprietario della nave.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art14 · fonte del testo

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