per le azioni legali 1. Ogni azione legale relativa al pagamento in base alla presente Convenzione cade in prescrizione se una procedura giudiziaria o arbitrale non e' istituita entro un termine di due anni. La durata del termine di prescrizione decorre dal giorno in cui le operazioni di soccorso hanno avuto fine. 2. La persona contro la quale viene presentato un reclamo, puo' in qualsiasi momento, durante la durata del termine di prescrizione, prorogare questo periodo mediante una dichiarazione indirizzata al creditore. Il termine potra' essere ulteriormente prorogato in maniera analoga. 3. Un'azione di rivalsa puo' essere intentata anche dopo lo scadere del termine di prescrizione di cui nei paragrafi precedenti, se e' presentata entro il termine stabilito dalla legislazione dello Stato in cui il procedimento e' intentato.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art23 · fonte del testo

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