Gli atti autentici, particolarmente gli atti notarili, esecutivi in uno dei due paesi, sono dichiarati esecutivi nell'altro paese dall'autorita' competente, secondo la legge del paese in cui l'esecuzione deve aver luogo. Detta autorita' verifica soltanto se gli atti rispondono ai requisiti necessari per la loro autenticita' nel paese in cui sono stati ricevuti e se le disposizioni in base alle quali l'esecuzione e' richiesta non siano contrarie allo ordine pubblico del paese in cui e' richiesto l'exequatur.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art25 · fonte del testo

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