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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Spagna sulle assicurazioni sociali, conclusa in Madrid il 21 luglio 1956
Legge 4 febbraio 1958, n. 122
- Aggiornato al
- 2 luglio 1958
- Articoli
- 33
- Versioni storiche
- 36
- Art. 1Convenzione fra l'Italia e la Spagna sulle assicurazioni sociali Il Presidente della…
- Art. 2Paragrafo 1 La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: 1. In…
- Art. 3Paragrafo 1 In deroga ai principio di cui al paragrafo 1 dei l'art. 1 sono stabilite le…
- Art. 4Paragrafo 1 Il principio di cui al paragrafo 1 dell'art. 1 si applica anche ai lavoratori…
- Art. 5Paragrafo 1 Salvo quanto specificatamente disposto nell'art. 17 per il regime del…
- Art. 6Qualora, l'interessato, tenuto conto della totalita' dei periodi previsti all'art. 5, non…
- Art. 7L'interessato, nel momento in cui matura il diritto a pensione, puo' rinunciare al…
- Art. 8Paragrafo 1 Per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la determinazione…
- Art. 9Paragrafo 1 Se un lavoratore, che ha ottenuto in uno dei due Paesi contraenti un…
- Art. 10Paragrafo 1 Le pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti e le rendite o indennita'…
- Art. 11Nei casi di cui all'art. 10 gli enti debitori di un Paese contraente possono delegare il…
- Art. 12I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa beneficiano…
- Art. 13I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa, beneficiano…
- Art. 14I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa hanno o danno…
- Art. 15Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 26 si determineranno secondo i casi: a) Le…
- Art. 16I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa beneficiano delle…
- Art. 17Paragrafo 1 I lavoratori italiani in Spagna beneficiano delle prestazioni del…
- Art. 18Paragrafo 1 Le Autorita' e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti si prestano…
- Art. 19Le Autorita' diplomatiche e consolari dei due Paesi contraenti sono autorizzate ad…
- Art. 20Paragrafo 1 Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno…
- Art. 21Le Autorita' e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti, per l'applicazione…
- Art. 22Le istanze che gli interessati indirizzano alle autorita' e agli organismi competenti di…
- Art. 23Le istanze e gli altri documenti presentati alle Autorita' od agli organismi competenti…
- Art. 24I ricorsi che debbono essere presentati, entro un periodo di tempo determinato, ad una…
- Art. 25La presente Convenzione non comporta deroghe alle disposizioni delle legislazioni di cui…
- Art. 26Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti stabiliranno di comune accordo le…
- Art. 27Paragrafo 1 Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Paesi contraenti per…
- Art. 28Paragrafo 1 Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti risolveranno di comune…
- Art. 29Paragrafo 1 Quando tra le autorita' e gli organismi assicuratori competenti dei due Paesi…
- Art. 30Paragrafo 1 Gli organismi di assicurazione di un Paese contraente, debitori di…
- Art. 31Le formalita', che le disposizioni legali o regolamentari di uno dei Paesi contraenti…
- Art. 32Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 26, saranno stabilite le condizioni e le…
- Art. 33Paragrafo 1 La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno…
