[1]Paragrafo 1 Le Autorita' e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione della presente Convenzione come se si trattasse dell'applicazione delle rispettive legislazioni; tale reciproca assistenza e' gratuita. Essi possono anche valersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Paese, del tramite delle Autorita' diplomatiche e consolari di tale Paese.

[2]Paragrafo 2 Gli accertamenti medici per conto degli organismi di un Paese contraente, che riguardano un interessato che si trovi nell'altro Paese, saranno eseguiti dagli organismi assicuratori competenti di tale Paese su richiesta ed a spese dell'organismo debitore.

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122~art18 · fonte del testo

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