[1]Paragrafo 1

[2]In deroga ai principio di cui al paragrafo 1 dei l'art. 1 sono stabilite le seguenti eccezioni:

  • a)I lavoratori dipendenti da una impresa avente la propria sede in uno dei due Paesi contraenti, che siano inviati nell'altro Paese per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere sottoposti alle legislazioni del Paese in cui l'impresa ha la propria sede, purche' la loro permanenza nell'altro Paese non superi il periodo di dodici mesi. La stessa norma vale per i lavoratori dipendenti da una impresa, avente la propria sede in uno dei due Paesi contraenti, che soggiornano a piu' riprese nell'altro Paese a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e sempreche' ciascun periodo di soggiorno non superi i dodici mesi. Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di la' della, durata originariamente prevista, ed eccedesse i dodici mesi, l'applicazione, delle legislazioni in vigore nel Paese del luogo di lavoro abituale potra' eccezionalmente essere mantenuta col consenso della Autorita' competente del Paese ove ha luogo il detto lavoro temporaneo.
  • b)I lavoratori dipendenti da imprese di trasporto di uno dei Paesi contraenti che sono occupati nell'altro Paese, sia transitoriamente sia in modo permanente sulle linee di intercomunicazione, sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel Paese in cui l'impresa ha la sede principale.
  • c)I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Paesi contraenti sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel Paese al quale la detta nave appartiene; tuttavia i lavoratori assunti dalla detta nave per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o sorveglianza mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposti alle legislazioni del Paese al quale appartiene il porto.

[3]Paragrafo 2 Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti potranno stabilire, di comune accordo, altre eccezioni al principio di cui al paragrafo 1 dell'art. 1. Esse potranno altresi' convenire di sospendere l'applicazione delle eccezioni previste al paragrafo 1 del presente articolo o di modificarne o di completarle in casi particolari o per determinate categorie di lavoratori.

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122~art3 · fonte del testo

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