[1]Paragrafo 1 Gli organismi di assicurazione di un Paese contraente, debitori di prestazioni da corrispondersi nell'altro Paese in virtu' della presente Convenzione, si liberano validamente nella valuta del proprio Paese, in conformita' agli accordi di pagamento vigenti tra i due Paesi.

[2]Paragrafo 2 Nel caso in cui siano emanate, nell'uno o nell'altro Paese contraente, disposizioni intese a sottoporre a restrizioni lo scambio delle valute, i due Governi dovranno adottare immediatamente le misure necessarie per assicurare, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall'altra.

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122~art30 · fonte del testo

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