Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 26, saranno stabilite le condizioni e le modalita' secondo le quali potranno essere riconosciute, ristabilite o liquidate e corrisposte le prestazioni che non avevano potuto essere attribuite o che erano state sospese, in applicazione delle legislazioni in vigore in uno dei due Paesi contraenti, in ragione della nazionalita' straniera o della residenza o soggiorno all'estero degli interessati, come pure le prestazioni la cui liquidazione non e' stata conforme alle disposizioni della presente Convenzione. Nello stesso accordo saranno fissate le condizioni e le modalita' secondo le quali potra' essere tenuto conto dei periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati anteriori alla entrata la vigore della presente Convenzione, nella stessa misura, in cui se ne sarebbe tenuto canto se la presente Convenzione fosse stata in vigore nel corso del loro compimento.

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122~art32 · fonte del testo

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