Corte costituzionale

Sentenza n. 232/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/04/1989 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed esecuzione del

Trattato di Roma del 25 marzo 1957, promosso con ordinanza emessa il

29 gennaio 1987 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile

vertente tra S.p.A. Fragd e l'Amministrazione delle Finanze dello

Stato, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1989 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Udito l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La S.p.A. FRAGD, dedita ad attività di trasformazione di

prodotti agricoli in prodotti industriali destinati all'esportazione,

adiva con atto del 13 maggio 1982 il Tribunale di Venezia, esponendo

di aver effettuato nel periodo compreso tra il 7 e l'11 luglio 1980

quattro distinte esportazioni di glucosio in polvere (destrosio)

ottenuto dalla trasformazione di mais e di aver corrisposto alla

dogana di Rovigo importi compensativi monetari per complessive lire

2.878.280, ai sensi del regolamento CEE n. 1541/80 della Commissione

del 19 giugno 1980.

L'attrice deduceva la illegittimità dei criteri di calcolo degli

ICM fissati in detto regolamento, in quanto si faceva riferimento al

prezzo di intervento del mais senza tener conto della restituzione

alla produzione dell'amido di mais; chiedeva, pertanto, la condanna

dell'Amministrazione finanziaria al rimborso di quanto versato in

più del dovuto, che quantificava in lire 396.673.

L'Amministrazione convenuta riconosceva che effettivamente il

criterio di calcolo degli ICM in questione era già stato

riconosciuto illegittimo, con riferimento al regolamento n. 652/76,

con sentenza della Corte di Giustizia del 15/10/1980, in causa

145/79; negava tuttavia il diritto al rimborso per altri motivi.

Il Tribunale adito, rilevato che i criteri di determinazione

dell'ammontare degli ICM di cui al regolamento 1541/80 apparivano

tali da far sembrare non privi di fondamento i rilievi della società

attrice circa la loro illegittimità, con ordinanza del 24 novembre

1983 richiedeva in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 177 del

Trattato CEE, la pronuncia della Corte di Giustizia sul seguente

questito: "Se il Regolamento della Commissione CEE n. 1541/80 del

19/6/1980 sia valido per la parte in cui fissa gli importi

compensativi monetari (ICM) per i prodotti oggetto delle esportazioni

per cui è causa (glucosio in polvere o destrosio), contraddistinti

sotto la voce doganale 17.02 B II a), in lire 29.612 per tonnellata,

dato che nel calcolo di tali ICM si è fatto riferimento alla

produzione dell'amido di mais, seguendo un criterio già oggetto di

censura della Corte con sentenza 15/10/1980 resa nella causa 145/79".

La Corte di Giustizia, con sentenza del 22 maggio 1985, così

dichiarava in dispositivo:

"Occorre constatare, analogamente a quanto già dichiarato dalla

Corte nella sentenza 15/10/1980, che le norme del regolamento della

Commissione n. 2140/79, come modificato dal regolamento della

Commissione n. 1541/80, sono invalide nella parte in cui fissano gli

importi compensativi monetari da applicarsi all'esportazione di

glucosio in polvere (sottovoce n. 17.02 B II a) della tariffa

doganale comune). La constatata invalidità delle norme del

regolamento della Commissione n. 2140/79, come modificato dal

regolamento della Commissione n. 1541/80, non consente di rimettere

in discussione la riscossione o il pagamento degli importi

compensativi monetari effettuati dalle autorità nazionali sulla base

di tali norme per il periodo anteriore alla data della sentenza che

accerta l'invalidità, ossia il 15/10/1980".

Riassunto il giudizio da parte della Società FRAGD, il Tribunale

di Venezia ha sollevato, con ordinanza del 29 gennaio 1987 (pervenuta

alla Corte il 4 marzo 1988), questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 23, 24 e 41 della

Costituzione, degli artt. 1 e 2 della legge 14/10/1957 n. 1203 (di

ratifica ed esecuzione del Trattato di Roma del 25/3/1957), nella

parte in cui, recependo nell'ordinamento interno l'art. 177 del

Trattato - come interpretato dalla Corte di Giustizia -,

attribuiscono a quest'ultima il potere di limitare nel tempo gli

effetti delle pronunce pregiudiziali rese sulla validità di

disposizioni regolamentari impositive di prestazioni patrimoniali,

escludendo dagli effetti della dichiarazione di invalidità gli atti

di esecuzione compiuti in epoca anteriore alla pronuncia anche se

oggetto della stessa controversia del procedimento incidentato che ha

dato origine al deferimento della questione pregiudiziale.

Premette il Tribunale remittente che alla pronuncia della Corte di

Giustizia deve essere riconosciuta efficacia vincolante anche per

quanto concerne la limitazione temporale degli effetti

dell'invalidità, che non è scindibile dal contenuto della decisione

poiché ne delimita espressamente l'ambito di operatività: il

giudice nazionale non potrebbe considerare non apposta la

limitazione, perché così operando verrebbe arbitrariamente a

modificare la portata della statuizione invadendo l'ambito proprio di

competenza riconosciuto alla Corte dal Trattato.

Anche il riferimento analogico effettuato dalla Corte, per

motivare la propria decisione, ai poteri riconosciuti dall'art. 174,

secondo comma, del Trattato, con riguardo ai procedimenti diretti ex

art. 173, appare al giudice a quo rientrare nell'ambito delle

attribuzioni della Corte.

Ciò premesso, afferma tuttavia il Tribunale remittente che la

posizione soggettiva dell'operatore economico nei confronti

dell'imposizione di una prestazione patrimoniale fondata su un

regolamento comunitario illegittimo trova nell'ambito

dell'ordinamento interno tutela nelle forme generali dell'azione di

ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., con la radicazione di una

controversia che postula la questione pregiudiziale di validità

dell'atto comunitario: pertanto, il concreto esercizio della difesa

della sfera soggettiva del privato trova normativamente attuazione

nel giudizio incidentale di cui al citato art. 177, lett. b, del

Trattato CEE. Senonché, la disposizione, desumibile dal

coordinamento degli artt. 174 e 177, che consente, secondo la Corte

di Giustizia, di limitare con apprezzamento discrezionale gli effetti

nel tempo della pronuncia dichiarativa della invalidità anche in

danno degli operatori che alla questione abbiano dato impulso con la

radicazione del processo incidentato, comporta in concreto la

negazione della tutela giurisdizionale del singolo contro atti

normativi di fonte comunitaria impositivi di prestazioni patrimoniali

riconosciuti illegittimi.

Si privano così gli operatori della possibilità di agire

utilmente in via giudiziaria nei riguardi di imposizioni illegittime,

in contrasto con il precetto degli artt. 24 e 23 Cost., con

ingiustificato ed irrazionale sacrificio anche della libertà di

iniziativa economica privata.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine,

l'infondatezza della questione.

Richiamate le sentenze di questa Corte nn. 183/73 e 170/84, nella

parte in cui affermano che la legge di esecuzione del Trattato possa

sempre andar soggetta al sindacato della Corte stessa in riferimento

ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai

diritti inalienabili della persona umana, l'Avvocatura afferma che è

da escludere che le violazioni sospettate dal giudice a quo possano

comportare anche in astratto degli attentati a detti principi e

diritti. La limitazione degli effetti dell'invalidità è stata

infatti espressamente motivata in relazione ad esigenze fondamentali

dell'ordinamento comunitario (applicazione uniforme del diritto

comunitario nella intera Comunità) o comuni a detto ordinamento e a

quelli nazionali (certezza del diritto). Inoltre, secondo la

giurisprudenza della Corte di Giustizia i diritti fondamentali e i

diritti inalienabili della persona umana costituiscono patrimonio

irrinunciabile anche dell'ordinamento comunitario ed è, pertanto, ad

avviso della Avvocatura, assai arduo ipotizzare che proprio la Corte

interpreti il Trattato in modo da attentare a tali diritti.

La questione sarebbe, quindi, per tali motivi, innanzitutto

inammissibile.

In subordine, essa, ad avviso dell'Avvocatura, si presenta priva

di fondamento.

Ciò in primo luogo perché i due sistemi (ordinamento comunitario

e ordinamento interno) sono configurati dalla stessa giurisprudenza

della Corte costituzionale come autonomi e distinti, ancorché

coordinati, con la conseguenza che le norme costituzionali invocate

non sono applicabili all'attività degli organi comunitari (sentt.

nn. 98/65 e 183/73).

In secondo luogo, il Trattato CEE consente, attraverso la

disposizione di cui all'art. 174, secondo comma, che l'atto

regolamentare invalido sia ugualmente idoneo a produrre determinati

effetti quando la Corte di Giustizia, sulla base di una valutazione

comparativa dei vari interessi in gioco, statuisca eccezionalmente

nel senso che il regolamento medesimo produca in parte i suoi

effetti. La pronuncia della Corte di Giustizia che applica, anche nel

giudizio ex art. 177, l'art. 174, secondo comma, pone quindi una

disciplina sostanziale della fattispecie oggetto del regolamento

dichiarato invalido: ciò in virtù dei poteri che il Trattato

attribuisce alla Corte medesima e in conseguenza anche del carattere

lato sensu normativo delle sue sentenze.

Ne consegue che, per costante giurisprudenza della Corte

costituzionale, il riferimento all'art. 24 non è pertinente, neanche

nei confronti di coloro che hanno promosso il processo incidentato.

Quanto alla denunciata violazione dell'art. 23 Cost.,

l'Avvocatura, ricordata la già citata sentenza di questa Corte n.

183/73 (secondo cui detta disposizione costituzionale "non è

formalmente applicabile alle norme comunitarie'), rileva che tale

giurisprudenza è applicabile anche nella specie, tenuto conto del

contenuto normativo delle sentenze della Corte di Giustizia rese in

base al combinato disposto degli artt. 174, secondo comma, e 177 del

Trattato. Comunque, non potrebbe mai parlarsi di prestazioni imposte

al di fuori della legge, visto che la legge è qui rappresentata

dalle citate norme del Trattato che attribuiscono alla Corte il

determinato potere in esame.

Circa, poi, l'invocato art. 41 Cost., la questione sarebbe

inammissibile per insufficiente motivazione e comunque infondata, in

quanto la sentenza della Corte di Giustizia mira a contemperare un

conflitto di interessi, in vista di esigenze superiori.

Infine, l'Avvocatura rileva, in relazione a tutti i parametri

invocati, che gli effetti pregiudizievoli denunciati dal giudice a

quo derivano semmai dalla disposizione dell'art. 174, secondo comma,

del Trattato, avverso la quale però l'ordinanza di rimessione non

muove alcuna censura: ne deriverebbe un ulteriore ed assorbente

motivo di inammissibilità della questione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Venezia ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14 ottobre

1957 n. 1203, di esecuzione del Trattato di Roma, "per contrasto con

gli artt. 23, 24 e 41 della Costituzione, nella parte in cui,

recependo nell'ordinamento interno l'art. 177 del Trattato,

attribuiscono alla Corte di Giustizia della C.E.E. il potere di

limitare nel tempo gli effetti delle pronunce pregiudiziali, rese

sulla validità di disposizioni regolamentari impositive di

prestazioni patrimoniali, escludendo dagli effetti della

dichiarazione di invalidità gli atti di esecuzione compiuti in epoca

anteriore alla pronuncia, anche se oggetto della stessa controversia

che ha dato origine al deferimento della questione pregiudiziale".

2. - L'art. 174, secondo comma, del Trattato C.E.E. dispone che

quando, accogliendo un ricorso proposto ai sensi del precedente art.

173, "dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato", "per quanto

concerne i regolamenti, la Corte di Giustizia ove lo reputi

necessario precisa gli effetti del regolamento annullato che devono

essere considerati come definitivi".

La Corte stessa, qualificata interprete del Trattato, ha ritenuto

con giurisprudenza consolidata di avvalersi del potere attribuitole

dal citato art. 174, secondo comma, anche quando, pronunciandosi in

via pregiudiziale ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. b),

dichiara l'invalidità di un regolamento su richiesta di una

giurisdizione nazionale davanti alla quale sia stata sollevata la

questione.

Tale applicazione si collega del resto all'effetto ultra partes

che la Corte di Giustizia ha sostanzialmente riconosciuto scaturire

da dette pronunce, di guisa che le sentenze vertenti sulla validità

ex art. 177 vengono in pratica equiparate alle sentenze di

annullamento ex art. 173 del Trattato C.E.E.

Questa Corte è pertanto chiamata a decidere se l'art. 177 del

Trattato C.E.E., in quanto consente alla Corte di Giustizia di

limitare la efficacia ex tunc della dichiarazione di invalidità di

un regolamento comunitario fino al punto di renderla inoperante nel

giudizio principale che ha provocato la pronuncia incidentale, non

vulneri la garanzia del poter agire in giudizio per la tutela dei

propri diritti e interessi legittimi assicurata dall'art. 24 della

Costituzione.

Il giudice a quo ha fatto anche riferimento ad un possibile

contrasto dell'art. 177 nei sensi sopra enunciati con gli artt. 23 e

41 della Costituzione; ma in ordine a tali parametri la motivazione

è carente, e comunque il riferimento all'art. 24, che rappresenta il

fulcro della censura, deve essere esaminato per primo.

3. - L'Avvocatura dello Stato prospetta un'eccezione di

inammissibilità: a suo avviso, - fermo restando il permanere del

sindacato di questa Corte ove una norma del Trattato C.E.E. venga

sospettata di essere in contrasto con i principi fondamentali del

nostro ordinamento costituzionale o di attentare ai diritti

inalienabili della persona umana (cfr. sentenze n. 183 del 1973 e n.

170 del 1984), - sarebbe assai arduo ipotizzare che proprio la Corte

di Giustizia possa interpretare ed applicare il Trattato in modo

lesivo di detti principi e diritti, e comunque sarebbe da escludere

"anche in astratto" che le violazioni denunciate dal giudice

remittente possano comportare una lesione siffatta.

L'eccezione non può essere accolta.

3.1. - Vero è che l'ordinamento comunitario - come questa Corte

ha riconosciuto nelle sentenze sopra ricordate ed in altre numerose -

prevede un ampio ed efficace sistema di tutela giurisdizionale dei

diritti e degli interessi dei singoli, di cui il ricorso incidentale

alla Corte di Giustizia ex art. 177 del Trattato C.E.E. costituisce

lo strumento più importante; ed è non meno vero che i diritti

fondamentali desumibili dai principi comuni agli ordinamenti degli

Stati membri costituiscono, secondo la giurisprudenza della Corte

delle Comunità europee, parte integrante ed essenziale

dell'ordinamento comunitario. Ma ciò non significa che possa venir

meno la competenza di questa Corte a verificare, attraverso il

controllo di costituzionalità della legge di esecuzione, se una

qualsiasi norma del Trattato, così come essa è interpretata ed

applicata dalle istituzioni e dagli organi comunitari, non venga in

contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento

costituzionale o non attenti ai diritti inalienabili della persona

umana. In buona sostanza, quel che è sommamente improbabile è pur

sempre possibile; inoltre, va tenuto conto che almeno in linea

teorica generale non potrebbe affermarsi con certezza che tutti i

principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale si

ritrovino fra i principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri e

quindi siano compresi nell'ordinamento comunitario.

3.2. - Alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa

Corte non vi è poi dubbio che l'art. 24 della Costituzione enunci un

principio fondamentale del nostro ordinamento. Valga per tutte

richiamare la sentenza n. 18 del 1982, nella quale è testualmente

affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale, già annoverato

fra quelli inviolabili dell'uomo, va ascritto "tra i principi supremi

del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso

con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre,

per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio". Ed ancora: "Il

diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti

- strettamente connesso ed in parte coincidente con il diritto alla

tutela giurisdizionale cui si è fatto dianzi riferimento - trova la

sua base soprattutto nell'art. 24 della Costituzione".

3.3. - Ma l'eccezione non può essere accolta neppure sotto l'

altro profilo prospettato dall'Avvocatura, vale a dire che il giudice

remittente avrebbe dovuto impugnare gli artt. 1 e 2 della legge di

esecuzione del Trattato C.E.E. in relazione all'art. 174, secondo

comma, anziché all'art. 177 del Trattato stesso.

In realtà, è l'art. 174 che attribuisce alla Corte di Giustizia

il potere di limitare gli effetti per il passato delle proprie

decisioni di annullamento di regolamenti; ma il dubbio di

costituzionalità riguarda l'esercizio di tale potere in sede di

pronuncia in via pregiudiziale sulla validità di regolamenti ai

sensi dell'art. 177, in quanto, come si è detto, la Corte stessa ha

ritenuto applicabile anche in quella sede la citata disposizione

dell'art. 174, secondo comma. Esattamente quindi il giudice a quo ha

rivolto la propria censura all'art. 177 così come esso è

interpretato ed applicato dalla Corte di Giustizia.

4. - Devesi a questo punto valutare se l'ipotesi configurata dal

giudice remittente possa effettivamente integrare una violazione

dell'art. 24 della Costituzione, in quanto venga ad incidere su quel

principio supremo del nostro ordinamento costituzionale consistente,

- come è affermato nella sentenza n. 18 del 1982 innanzi citata -,

nell'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un

giudice e un giudizio.

Si è già detto che il sistema di tutela giurisdizionale previsto

dall'ordinamento comunitario è pienamente valido ed adeguato.

Infatti, oltre alle disposizioni contenute negli artt. 173 e seguenti

in ordine ai ricorsi diretti alla Corte di Giustizia, proponibili non

soltanto da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione, ma

anche da qualsiasi persona fisica o giuridica "contro le decisioni

prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo

come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre

persone, la riguardano direttamente e individualmente", è proprio

l'art. 177 del Trattato che garantisce al singolo una piena e

completa tutela giurisdizionale. Esso, come è noto, consente alle

giurisdizioni nazionali, o impone, se si tratta di giurisdizioni

nazionali nella istanza più elevata, di rivolgersi alla Corte

perché si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione del

Trattato o sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti

dalle istituzioni della Comunità, quando tale pronuncia appaia

necessaria per la decisione della controversia di cui la

giurisdizione nazionale è investita.

4.1. - Ma, - e qui sta l'essenza della questione sollevata dal

giudice a quo -, la Corte di Giustizia ritiene con giurisprudenza

costante che, anche quando dichiara in via pregiudiziale ex art 177

l'invalidità di un atto comunitario (generalmente un regolamento),

essa possa, in forza della disposizione contenuta nell'art 174,

secondo comma, precisare quali effetti della norma invalidata debbano

essere considerati come definitivi. Tale interpretazione non suscita

di per sé alcuna obiezione: essa può anzi essere ritenuta, - come

è stato detto precedentemente -, la logica conseguenza

dell'efficacia generale che la giurisprudenza della Corte è

pervenuta sostanzialmente ad attribuire alle pronunce ex art. 177,

quando esse dichiarano l'invalidità di un regolamento. Ove però la

sentenza arrivi ad escludere dalla efficacia della dichiarazione di

invalidità l'atto o gli atti stessi oggetto della controversia che

ha provocato il ricorso pregiudiziale alla Corte da parte del giudice

nazionale, non si può nascondere che sorgono gravi perplessità in

ordine alla compatibilità con il contenuto essenziale del diritto

alla tutela giurisdizionale della norma che consente una pronuncia

siffatta.

Invero, una volta riconosciuta l'importanza del procedimento

previsto dall'art 177 del Trattato ai fini della realizzazione di un

compiuto sistema di tutela giurisdizionale a garanzia dei diritti dei

singoli nell'ordinamento comunitario, non può non apparire in

contraddizione con la natura stessa di una sentenza pregiudiziale, e

con la relazione necessaria che intercorre fra giudizio incidentale e

giudizio principale, l'ipotesi in cui la sentenza emanata nel

giudizio incidentale non possa trovare applicazione nel giudizio

incidentato che l'ha provocata.

4.2. - In sostanza, il diritto di ognuno ad avere per qualsiasi

controversia un giudice e un giudizio verrebbe a svuotarsi dei suoi

contenuti sostanziali se il giudice, il quale dubiti della

legittimità di una norma che dovrebbe applicare, si veda rispondere

dalla autorità giurisdizionale cui è tenuto a rivolgersi, che

effettivamente la norma non è valida, ma che tale invalidità non ha

effetto nella controversia oggetto del giudizio principale, che

dovrebbe quindi essere deciso con l'applicazione di una norma

riconosciuta illegittima.

Né, di fronte ad una possibile violazione di un principio

fondamentale, potrebbero invocarsi, - come sostiene l'Avvocatura

dello Stato -, le esigenze primarie dell'applicazione uniforme del

diritto comunitario e della certezza del diritto. Una simile

valutazione comparativa appare invero difficilmente configurabile, e

si può inoltre rilevare che ambedue le esigenze invocate non

risulterebbero affatto compromesse, ove, pur facendo salvi gli

effetti pregressi del regolamento invalidato, si lasciasse inalterata

l'efficacia della pronuncia nella controversia oggetto del giudizio

principale ed anche in tutti quei giudizi già iniziati dinanzi alle

giurisdizioni nazionali prima della data di emanazione della sentenza

invalidante.

5. - Alla stregua delle suesposte argomentazioni, la questione

dovrebbe ritenersi ammissibile; prima però di procedere oltre ad

esaminarne l'eventuale fondatezza nei limiti e nei termini sopra

precisati, questa Corte deve compiere due ulteriori verifiche, dalle

quali emergono risultanze che la inducono a pervenire a diverse

conclusioni.

In primo luogo occorre accertare se l'interpretazione dell'art 177

del Trattato C.E.E., nei sensi che danno luogo alle conseguenze

contro cui si appuntano le censure del giudice remittente,

costituisca effettivamente una giurisprudenza consolidata della Corte

di Giustizia. Ora, non può essere revocato in dubbio che

l'estensione dei poteri previsti dall'art 174, secondo comma, alle

pronunce ex art 177 sia ormai ius receptum, nel senso che, ferma

restando anche per le sentenze declaratorie di invalidità di un

regolamento ex art 177 la regola dell'efficacia ex tunc, la Corte di

Giustizia ha ritenuto, in via eccezionale, di poter disporre la

salvaguardia degli effetti già verificatisi ove lo richiedano gravi

ragioni relative all'ordinamento comunitario.

Né in tali casi è sfuggito alla Corte stessa - nella sua

sensibilità per la tutela dei diritti fondamentali della persona

umana, - che sorgeva il problema di escludere da tale statuizione gli

atti oggetto della controversia di cui al giudizio principale ed

anche quelli per i quali fosse già stata promossa un'azione

giudiziaria dinanzi ad un giudice nazionale secondo le disposizioni

vigenti negli ordinamenti degli Stati membri. Ma su questo punto la

Corte è pervenuta a conclusioni non univoche, sulla base di

valutazioni di merito.

Infatti, seppur la sentenza 15 ottobre 1980 in causa 145/79, - che

costituisce il presupposto della sentenza 22 maggio 1985 in causa

33/84 relativa alla controversia da cui è nata l'ordinanza di

rimessione a questa Corte -, ha fatto salvi determinati effetti delle

disposizioni regolamentari dichiarate invalide derivati da atti

compiuti anteriormente, senza eccezioni per il giudizio principale e

per i giudizi già iniziati, in altre sentenze, come la 8 aprile 1976

in causa 43/75, e la 15 gennaio 1986 in causa 41/84, siffatte

eccezioni sono state espressamente stabilite.

Si può dunque unicamente dedurre che la Corte di Giustizia

riconosce la peculiare posizione del giudizio principale rispetto

alla pronuncia incidentale, ma ammette in linea di principio che

anch'esso possa rimanere escluso dall'efficacia di una declaratoria

di invalidità quando venga stabilito che essa non abbia effetto per

gli atti pregressi.

6. - In secondo luogo si deve verificare l'effettiva portata della

pronuncia incidentale della Corte di Giustizia rispetto al giudizio

principale pendente dinanzi al giudice a quo: su questo punto

un'attenta lettura della sentenza 22 maggio 1985 conduce a

conclusioni determinanti ai fini della decisione.

Il Tribunale di Venezia, - come è stato ampiamente detto in

narrativa -, aveva sottoposto alla Corte di Giustizia la seguente

questione pregiudiziale: "Se il regolamento della Commissione C.E.E.

n. 1541/80 del 19 giugno 1980 sia valido per la parte in cui fissa

gli importi compensativi monetari per i prodotti oggetto delle

esportazioni per cui è causa... seguendo un criterio già oggetto di

censura della Corte con sentenza 15 ottobre 1980 resa nella causa

145/79".

Dal dispositivo della sentenza emessa dalla Corte risulta con

assoluta chiarezza che l'invalidità della parte del regolamento in

contestazione era stata accertata già dalla sentenza 15 ottobre 1980

nella causa 145/79, di guisa che la sentenza 22 maggio 1985 si è

limitata a constatare l'invalidità già dichiarata e a ribadire, per

ciò che attiene agli effetti, quanto disposto dalla precedente

sentenza.

Queste risultanze sono ulteriormente confermate e chiarite dai

punti 18 e 19 della motivazione. La Corte ha infatti rilevato che

un'eventuale eccezione alla limitazione dell'efficacia nel passato

della declaratoria di invalidità in favore "della parte che ha

intentato l'azione dinanzi al giudice nazionale ovvero di qualunque

altro operatore economico che abbia agito in maniera analoga prima

della declaratoria di invalidità" sarebbe priva di interesse nella

controversia. "Quest'ultima è stata infatti instaurata dinanzi al

giudice nazionale il 13 maggio 1982, quindi successivamente alla

dichiarazione implicita di invalidità delle norme considerate nella

questione pregiudiziale".

Considerazioni sostanzialmente identiche valgono per la questione

sottoposta a questa Corte. Infatti ove se ne riconoscesse la

fondatezza, nel senso cioè di ritenere l'illegittimità

costituzionale per violazione dell'art 24 della Costituzione della

legge n. 1203 del 1957 nella parte in cui dando esecuzione all'art

177 del Trattato C.E.E. consente alla Corte di Giustizia di escludere

gli atti oggetto del giudizio principale dagli effetti di una propria

sentenza incidentale che dichiara l'invalidità di un regolamento,

una siffatta pronuncia non potrebbe trovare alcuna applicazione nella

controversia che deve essere decisa dal giudice a quo. Invero è

stata una precedente sentenza (la 15 ottobre 1980 in causa 145/79) a

dichiarare la invalidità della parte del regolamento in discussione,

mentre la sentenza pronunciata in seguito alla richiesta di detto

giudice si è limitata a constatare la declaratoria di invalidità

già intervenuta.

In definitiva emerge che la controversia di cui è investito il

giudice a quo non è quella che ha provocato la declaratoria

d'invalidità del regolamento contestato; non si pone, pertanto, con

essa nella relazione necessaria che intercorre fra giudizio

principale e giudizio incidentale. Per di più - come ha rilevato la

Corte di Giustizia - la controversia è stata instaurata davanti al

giudice nazionale oltre un anno dopo la pubblicazione della sentenza

stessa.

7. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

Tribunale di Venezia deve pertanto essere dichiarata inammissibile

per irrilevanza; il che vale ovviamente in relazione a tutti i

parametri invocati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2 della legge 14 ottobre 1957 n. 1203, nella parte in

cui hanno dato esecuzione all'art 177 del Trattato di Roma, sollevata

dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe indicata, in

riferimento agli artt. 23, 24 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari