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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera del Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 ottobre 1941-XIX, n. 1345, per la concessione di un assegno mensile alle famiglie residenti nel Regno o nella Libia degli impiegati privati in Africa Orientale Italiana, con le seguenti modificazioni:
[9]All'art. 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ai sensi dei contratti collettivi relativi alla categoria cui appartengono gli impiegati ».
[10]Allo stesso art. 2, la lettera b), e' sostituita dalla seguente:
[11]« b) come familiari:
[12]1°) i figli legittimi minori ed in loro mancanza discendenti prossimi, escluse le figlie maritate, i maggiori inabili in modo assoluto e permanente al lavoro, la moglie anche se separata legalmente, purche' avente diritto agli alimenti;
[13]2°) i genitori, ed in loro mancanza gli ascendenti prossimi viventi a carico.
[14]Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, ed i figli naturali che abbiano, con sentenza passata in cosa giudicata o esecutoria, ottenuto gli alimenti nei casi previsti dall'art. 279 Codice civile ».
[15]All'art. 4 e' sostituito il seguente:
[16]« L'assegno e' corrisposto in misura unica complessiva per l'insieme dei familiari ed e' pari:
- 1)alla meta' dello stipendio convenzionale, se e' dovuto alla sola moglie o ai soli genitori o ascendenti od a due soli figli;
- 2)ai due terzi dello stipendio convenzionale, se e' dovuto alla moglie e a non piu' di due figli, o alla moglie e ai genitori, o ai genitori e a non piu' di due figli, o ai soli figli in numero maggiore di due e non superiore a quattro;
- 3)ai tre quarti dello stipendio convenzionale in tutti i casi nei quali il numero dei familiari e' superiore a quello sopraindicato.
[17]In ogni caso l'assegno o la quota parte di esso da corrispondere alla moglie legalmente separata non puo' superare la misura degli alimenti ad essa dovuti ».
[18]All'art. 5 e' sostituita il seguente:
[19]« L'assegno e' versato alla moglie dell'impiegato o in mancanza al curatore nominato dal giudice tutelare ai figli minori o ad essi parificati e per gli altri familiari ad essi personalmente o a chi li rappresenta legalmente.
[20]I familiari o chi li rappresenta legalmente possono richiedere che l'assegno sia diviso per capi in parti uguali versato separatamente. La relativa decisione spetta al giudice tutelare per i minori e gli incapaci, ed al pretore negli altri casi, in sede di volontaria giurisdizione ».
[21]All'articolo 6, comma 1°, dopo le parole: «Forze armate predette», sono aggiunte le seguenti: « nonche' con i sussidi mensili di cui all'ordinanza del DUCE n. 560279 del 27 dicembre 1941-XX ».
[22]Allo stesso art. 6, comma 2°, dopo la parola: « assegni », e' aggiunta la parola: « sussidi »; e dopo la parola: « predetti », e' soppressa la parola: « sono », e sono aggiunte le altre: «continueranno ad essere corrisposti e verranno...».
[23]All'art. 7 e' sostituito il seguente:
[24]« Per ottenere l'assegno gli aventi diritto debbono farne domanda all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e allegare i documenti che l'Istituto predetto stabilira' sentito il Comitato per il trattamento di richiamo degli impiegati privati ».
[25]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[26]Data a San Rossore, addi' 17 luglio 1942-XX
[27]VITTORIO EMANUELE
[28]MUSSOLINI - RICCI - VIDUSSONI - TERUZZI - DI RIVEL - GRANDI
[29]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 19 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009
