Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 1942 al 16 dicembre 2009. 605 parole tolte, 20 parole aggiunte in 32 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera del Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 ottobre 1941-XIX, n. 1345, per la concessione di un assegno mensile alle famiglie residenti nel Regno o nella Libia degli impiegati privati in Africa Orientale Italiana, con le seguenti modificazioni:
tolto: All'art. 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ai sensi dei contratti collettivi relativi alla categoria cui appartengono gli impiegati ».
tolto: Allo stesso art. 2, la lettera b), e' sostituita dalla seguente:
tolto: « b) come familiari:
tolto: 1°) i figli legittimi minori ed in loro mancanza discendenti prossimi, escluse le figlie maritate, i maggiori inabili in modo assoluto e permanente al lavoro, la moglie anche se separata legalmente, purche' avente diritto agli alimenti;
tolto: 2°) i genitori, ed in loro mancanza gli ascendenti prossimi viventi a carico.
tolto: Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, ed i figli naturali che abbiano, con sentenza passata in cosa giudicata o esecutoria, ottenuto gli alimenti nei casi previsti dall'art. 279 Codice civile ».
tolto: All'art. 4 e' sostituito il seguente:
tolto: « L'assegno e' corrisposto in misura unica complessiva per l'insieme dei familiari ed e' pari:
tolto: 1) alla meta' dello stipendio convenzionale, se e' dovuto alla sola moglie o ai soli genitori o ascendenti od a due soli figli;
tolto: 2) ai due terzi dello stipendio convenzionale, se e' dovuto alla moglie e a non piu' di due figli, o alla moglie e ai genitori, o ai genitori e a non piu' di due figli, o ai soli figli in numero maggiore di due e non superiore a quattro;
tolto: 3) ai tre quarti dello stipendio convenzionale in tutti i casi nei quali il numero dei familiari e' superiore a quello sopraindicato.
tolto: In ogni caso l'assegno o la quota parte di esso da corrispondere alla moglie legalmente separata non puo' superare la misura degli alimenti ad essa dovuti ».
tolto: All'art. 5 e' sostituita il seguente:
tolto: « L'assegno e' versato alla moglie dell'impiegato o in mancanza al curatore nominato dal giudice tutelare ai figli minori o ad essi parificati e per gli altri familiari ad essi personalmente o a chi li rappresenta legalmente.
tolto: I familiari o chi li rappresenta legalmente possono richiedere che l'assegno sia diviso per capi in parti uguali versato separatamente. La relativa decisione spetta al giudice tutelare per i minori e gli incapaci, ed al pretore negli altri casi, in sede di volontaria giurisdizione ».
tolto: All'articolo 6, comma 1°, dopo le parole: «Forze armate predette», sono aggiunte le seguenti: « nonche' con i sussidi mensili di cui all'ordinanza del DUCE n. 560279 del 27 dicembre 1941-XX ».
tolto: Allo stesso art. 6, comma 2°, dopo la parola: « assegni », e' aggiunta la parola: « sussidi »; e dopo la parola: « predetti », e' soppressa la parola: « sono », e sono aggiunte le altre: «continueranno ad essere corrisposti e verranno...».
tolto: All'art. 7 e' sostituito il seguente:
tolto: « Per ottenere l'assegno gli aventi diritto debbono farne domanda all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e allegare i documenti che l'Istituto predetto stabilira' sentito il Comitato per il trattamento di richiamo degli impiegati privati ».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a San Rossore, addi' 17 luglio 1942-XX
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - RICCI - VIDUSSONI - TERUZZI - DI RIVEL - GRANDI
tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-07-17;1160~art1 · fonte del testo
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