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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1941 al 16 dicembre 2009. 866 parole tolte, 20 parole aggiunte in 26 capoversi.

tolto: Gli assegni predetti saranno pure corrisposti dalla data del 28 ottobre 1940-XVIII agli operai di cui al comma precedente qualora per sopravvenute variazioni nello stato di famiglia dopo il richiamo alle armi abbiano diritto ad essi.

tolto: Gli assegni non sono dovuti agli operai stessi che rivestano il grado di ufficiale o sottufficiale o che comunque usufruiscano, sotto le armi, di un trattamento di famiglia, ne' saranno corrisposti durante le licenze straordinarie illimitate o di durata superiore ai 30 giorni o in periodi analoghi d'interruzione del servizio militare.

tolto: Art. 2. - Il pagamento degli assegni dovuti a norma dell'art. 1 sara' effettuato direttamente, a periodi mensili posticipati, dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale alla persona che sara' delegata dall'avente diritto tra i beneficiari degli assegni o fra coloro che hanno cura dei beneficiari stessi, mediante dichiarazione autenticata dalle Autorita' militari o in altri modi consentiti dalla legge.

tolto: In difetto di azione diretta da parte del richiamato i diritti derivanti dalla presente legge possono essere esercitati, in ordine esclusivo, dalla moglie, dal padre, dalla madre o dalla persona alla quale sono affidati i minori a carico.

tolto: Per ottenere il pagamento degli assegni la persona cui spetta di esercitare i diritti del richiamato ai sensi del comma precedente deve produrre una dichiarazione degli altri interessati attestante il nulla osta di questi alla riscossione da parte della persona suddetta dell'ammontare complessivo degli assegni o l'intendimento di esigere direttamente gli assegni per essi spettanti al richiamato.

tolto: Art. 3. - Per ottenere gli assegni gli aventi diritto o le persone da essi delegate sono tenuti a presentare un certificato dell'Autorita' militare o del podesta' attestante la data del richiamo, la permanenza in servizio militare e il grado eventualmente rivestito e a rinnovare la presentazione di detto certificato ogni tre mesi con l'indicazione della durata delle licenze fruite nel frattempo.

tolto: Tale certificato sara' considerato valido per la corresponsione degli assegni sino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio.

tolto: Gli aventi diritto, le persone da essi delegate a' riscuotere e i beneficiari degli assegni sono tenuti a notificare all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale qualunque variazione nel loro stato di famiglia, che possa interessare il diritto agli assegni.

Mostra gli altri 18 capoversi cambiati

tolto: Gli operai gia' alle dipendenze delle aziende facenti parte del Settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori, sono tenuti a presentare altresi' un certificato del datore di lavoro, alle cui dipendenze si trovavano all'atto del richiamo, comprovante tale circostanza.

tolto: Gli accertamenti di tale circostanza per gli operai del commercio e delle professioni e arti saranno fatti dalla Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio.

tolto: Nel certificato di cui ai due primi comma del presente articolo, dovra' risultare, oltre ai dati in essi richiesti, l'attestazione che il richiamato non gode comunque di un trattamento di famiglia.

tolto: Le notificazioni di cui al terzo comma del presente articolo saranno fatte immediatamente ed anche a cura dell'Autorita' militare o del podesta', sempreche' loro risulti il godimento degli assegni familiari da parte del richiamato, il cui stato di famiglia abbia subito variazioni interessanti il diritto agli assegni stessi.

tolto: Per ottenere gli assegni relativi ai primi tre mesi di servizio militare prestato posteriormente al 28 ottobre 1940, in luogo dei certificati di cui al primo comma puo' essere prodotto un atto notorio attestante la data del richiamo, la permanenza in servizio militare ed il grado rivestito.

tolto: Art. 4. - L'onere derivante dalla corresponsione degli assegni agli operai in conformita' del presente decreto e' a carico dello Stato, che lo rimborsa annualmente alla Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori.

tolto: Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto alla iscrizione nel bilancio del Ministero delle corporazioni delle somme occorrenti per il rimborso di cui al comma precedente.

tolto: Per i pagamenti fatti in applicazione dell'art. 1 del presente decreto la Cassa suddetta terra' una distinta contabilita'.

tolto: Art. 5. - Per il Settore dell'agricoltura che, in dipendenza del vigente regime di riscossione, gia' pratica la corresponsione degli assegni familiari ai richiamati, l'onere e' assunto egualmente dallo Stato, che ne rimborsera' il relativo importo alla Cassa unica.

tolto: Le somme rimborsate dallo Stato per l'agricoltura rimarranno attribuite alla gestione agricola della Cassa, che provvedera' ai necessari conguagli tra dette somme e contributi versati dai datori di lavoro agricolo.

tolto: Art. 6. - Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli assegni familiari dovuti anche in caso di richiamo alle armi per esigenze di carattere eccezionale agli operai dipendenti da aziende facenti parte del Settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati della Cassa predetta.

tolto: Art. 7. - E' abrogata con effetto dal 28 ottobre 1940 la disposizione di cui all'art. 13 del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239.

tolto: Dalla data predetta non puo' essere riconosciuta, per effetto del richiamo alle armi ai fini del godimento degli assegni familiari, la qualifica di capo-famiglia alla moglie e ai congiunti degli operai di cui all'art. 1.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.

tolto: Dalla Zona di operazioni, addi' 18 aprile 1941-XIX

tolto: VITTORIO EMANUELE

tolto: MUSSOLINI - AMICUCCI - DI REVEL - PUTZOLU

tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1941-04-18;391~art1 · fonte del testo

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