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Amministrativo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), con allegato e protocollo, concluso a Ginevra il 1 luglio 1970
Legge 6 marzo 1976, n. 112
- Aggiornato al
- 17 aprile 1976
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 28
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Campo di applicazione 1. Il presente Accordo si applica sul territorio di ciascuna Parte…
- Art. 3Applicazione di alcune disposizioni dell'Accordo ai trasporti su strada effettuati da…
- Art. 4Principii generali 1. Nel corso di qualsiasi trasporto internazionale su strada cui si…
- Art. 5Requisiti richiesti ai conducenti 1. L'eta' minima dei conducenti adibiti al trasporto…
- Art. 6Riposo giornaliero 1. a) Ad eccezione dei casi menzionati nei paragrafi 3 e 4 del…
- Art. 7Durata giornaliera di guida, durata massima di guida per settimana e durante due…
- Art. 8Durata massima di guida continuata 1. a) Nessuna durata di guida continuata puo' superare…
- Art. 9Riposo settimanale 1. Ogni membro dell'equipaggio deve beneficiare, in aggiunta ai riposi…
- Art. 10Composizione dell'equipaggio Nel caso in cui si tratti di: a) un complesso di veicoli che…
- Art. 11Casi eccezionali A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione…
- Art. 12Libretto individuale di controllo 1. Ogni conducente o assistente alla guida segnera' in…
- Art. 13Controlli effettuati dall'impresa 1. L'impresa deve organizzare il servizio di trasporto…
- Art. 14Misure per assicurare l'applicazione dell'Accordo 1. Ciascuna Parte Contraente adottera'…
- Art. 15Disposizioni transitorie Se il presente Accordo entrera' in vigore, conformemente al…
- Art. 16Il presente Accordo e' aperto alla firma fino al 31 marzo 1971 e, dopo tale data…
- Art. 17Qualsiasi Parte Contraente potra' denunciare il presente Accordo con notifica indirizzata…
- Art. 18Il presente Accordo cessera' di avere effetto se, dopo la sua entrata in vigore, il…
- Art. 19Ogni Stato potra', allorche' firmera' il presente Accordo o al momento del deposito del…
- Art. 20Qualsiasi controversia fra due o piu' Parti Contraenti che riguardi l'interpretazione o…
- Art. 21Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' il presente Accordo o vi…
- Art. 22Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, qualsiasi Parte…
- Art. 23Qualsiasi Parte Contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti al presente Accordo. Il…
- Art. 24Oltre le notifiche previste dagli articoli 22 e 23 del presente Accordo, il Segretario…
- Art. 25Il Protocollo di firma del presente Accordo avra' la stessa efficacia, valore e durata…
- Art. 26Dopo il 31 marzo 1971, l'originale del presente Accordo sara' depositato presso il…
