[1]Principii generali

[2]1. Nel corso di qualsiasi trasporto internazionale su strada cui si applica il presente Accordo, l'impresa e i membri dell'equipaggio dovranno osservare, per quanto riguarda i periodi di riposo e di guida, e per quanto riguarda la composizione dell'equipaggio, le norme fissate dalla legislazione nazionale per la regione dello Stato in cui il membro dell'equipaggio esercita di norma le sue attivita' professionali, nonche' dalle sentenze arbitrali e dalle convenzioni collettive in vigore in detta regione, essendo il computo della durata dei periodi di riposo e di guida effettuato in conformita' con detta legislazione, con le sentenze arbitrali e con le convenzioni collettive. Nella misura in cui le norme cosi' applicabili non siano almeno altrettanto rigide di quelle degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente Accordo, devono essere rispettate queste ultime. 2. Salvo accordi particolari tra le Parti Contraenti in causa o salvo nella misura in cui, in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 2 del presente Accordo, talune disposizioni del presente Accordo non vengano applicate, nessuna Parte Contraente imporra' il rispetto delle norme della propria legislazione nazionale riguardanti le materie trattate nel presente Accordo alle imprese di un'altra Parte Contraente o ai membri dell'equipaggio dei veicoli immatricolati da un'altra Parte Contraente, quando tali norme siano piu' rigide di quelle risultanti dal presente Accordo.

Testo vigente dal 17 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;112~art4 · fonte del testo

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