1. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, qualsiasi Parte Contraente potra', mediante notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, richiedere la convocazione di una conferenza al fine di revisionare l'Accordo. Il Segretario Generale notifichera' tale richiesta a tutte le Parti Contraenti e convochera' una conferenza di revisione se, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla notifica da lui inviata, almeno un terzo delle Parti Contraenti gli avranno comunicato il loro consenso a tale richiesta. 2. Qualora sia convocata una conferenza conformemente al paragrafo che precede, il Segretario Generale ne informera' tutte le Parti Contraenti e le invitera' a presentare, entro un termine di tre mesi, le proposte che esse desiderino di veder esaminate da parte della conferenza. Il Segretario Generale comunichera' a tutte le Parti Contraenti l'ordine del giorno provvisorio della conferenza, nonche' il testo di tali proposte, almeno tre mesi prima della data d'inizio della conferenza. 3. II Segretario Generale invitera' a ogni conferenza convocata conformemente al presente articolo tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16 del presente Accordo.

Testo vigente dal 17 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;112~art22 · fonte del testo

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