[1]Casi eccezionali

[2]A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale, il conducente puo' derogare alle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 10 del presente Accordo in caso di pericolo, in caso di forza maggiore, per portare soccorso o in seguito a un guasto, nella misura necessaria ad assicurare la sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico ed a consentirgli di raggiungere un luogo di fermata appropriato o, secondo le circostanze, il termine del suo viaggio. Il conducente deve menzionare il genere e il motivo della deroga nel libretto individuale di controllo.

Testo vigente dal 17 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;112~art11 · fonte del testo

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