1. Gli enti assicuratori obbligati a corrispondere prestazioni in base alla presente convenzione si libereranno validamente del loro obbligo nella moneta del loro paese. 2. Per i versamenti che, in conformita' alla presente convenzione, debbano essere effettuati dall'ente assicuratore di uno dei paesi contraenti nell'altro paese, si osserveranno gli accordi di pagamento in vigore tra i due paesi. Se non esistesse alcun servizio di pagamenti tra i due paesi contraenti, le prestazioni dovute agli aventi diritto che si trovino nell'altro paese saranno messe a loro disposizione nel paese debitore, secondo le modalita' che saranno stabilite dalle autorita' amministrative supreme dei due paesi contraenti. Questa regola vale anche nel caso in cui le prestazioni debbano essere erogate in un terzo paese col quale non esista un servizio di pagamenti.

Testo vigente dal 26 agosto 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1100~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari