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Impresa
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente le assicurazioni sociali e Protocollo finale, conclusi a Roma il 17 ottobre 1951
Legge 30 luglio 1952, n. 1100
- Aggiornato al
- 26 agosto 1952
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali IL GOVERNO…
- Art. 2I cittadini italiani e i cittadini svizzeri godono, per cio' che concerne i diritti e gli…
- Art. 3Nella gestione delle assicurazioni sociali indicate all'articolo primo, in linea di…
- Art. 4I cittadini italiani e i cittadini svizzeri, che abbiano diritto alle prestazioni delle…
- Art. 5I cittadini italiani che sono soggetti o che sono stati assoggettati alla assicurazione…
- Art. 6I cittadini svizzeri e i loro superstiti hanno diritto alle pensioni previste dalla…
- Art. 7Gli Enti e le autorita' competenti in materia di assicurazioni sociali dei due paesi…
- Art. 8Le domande presentate agli enti assicuratori o ad altre autorita' competenti di uno dei…
- Art. 9Gli enti assicuratori obbligati a corrispondere prestazioni in base alla presente…
- Art. 10Il beneficio delle esenzioni fiscali e da tasse previste dalla legislazione di uno dei…
- Art. 11Le autorita' amministrative supreme dei due paesi contraenti stabiliranno, di comune…
- Art. 12Una commissione consultiva mista e' incaricata di curare la corretta applicazione della…
- Art. 13La presente convenzione, il cui originale e' redatto in lingua italiana e francese sara'…
- Art. 14Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche agli eventi verificatisi…
