1. Gli Enti e le autorita' competenti in materia di assicurazioni sociali dei due paesi contraenti, si presteranno vicendevolmente i loro buoni uffici come se si trattasse dell'applicazione della loro legislazione di assicurazione sociale. Questo principio vale anche per la applicazione delle assicurazioni sociali facoltative italiana e svizzera sul territorio di ciascuno dei due paesi contraenti. L'aiuto reciproco e' prestato gratuitamente. 2. Gli accertamenti medici necessari per l'applicazione delle assicurazioni sociali di uno dei paesi contraenti, relativi ad un avente diritto che risieda sul territorio dell'altro paese, sono effettuati a cura dell'ente assicuratore del paese di residenza su domanda ed a carico dell'ente assicuratore obbligato a fornire la prestazione.

Testo vigente dal 26 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1100~art7 · fonte del testo

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