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Traduzione di cortesia
Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 · Legge 18 luglio 2025, n. 107
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- 29 luglio 2025
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- Art. 1Traduzione di cortesia Convenzione che istituisce l'Organizzazione Internazionale per gli…
- Art. 2Ai fini della presente convenzione: 1. Per «ausilio alla navigazione marittima» si…
- Art. 3e obiettivi Lo scopo dell'Organizzazione e' quello di riunire i governi e le…
- Art. 4Per raggiungere lo scopo e gli obiettivi di cui all'articolo 3, le funzioni…
- Art. 5L'Organizzazione e' composta da Stati membri, membri associati e membri affiliati. 2…
- Art. 6Gli organi dell'Organizzazione sono i seguenti: a) Assemblea Generale; b) il Consiglio…
- Art. 7Generale 1. L'Assemblea generale e' il principale organo decisionale dell'Organizzazione…
- Art. 8Il Consiglio e' l'organo esecutivo dell'Organizzazione ed e' responsabile della direzione…
- Art. 9e organi sussidiari 1. I comitati e gli organi sussidiari contribuiscono al…
- Art. 10Il Segretariato permanente dell'Organizzazione e' composto dal Segretario generale e dal…
- Art. 11Ogni sforzo e' fatto per assicurare che l'Assemblea Generale e il Consiglio adottino le…
- Art. 12Le lingue ufficiali dell'Organizzazione sono l'arabo, il cinese, l'inglese, il francese…
- Art. 13Le spese necessarie al funzionamento dell'Organizzazione sono coperte dalle seguenti…
- Art. 14' giuridica, privilegi e immunita' 1. L'Organizzazione ha personalita' giuridica…
- Art. 15Ogni Stato membro puo' proporre un emendamento alla presente Convenzione per iscritto al…
- Art. 16Questa convenzione non ammette riserve.
- Art. 17e controversie Gli Stati membri compiono ogni sforzo per prevenire le controversie…
- Art. 18, ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1. La presente Convenzione sara' aperta…
- Art. 19La Repubblica francese e' il depositario di questa convenzione. La presente convenzione…
- Art. 20in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo…
- Art. 21Ogni Stato membro puo' recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di…
- Art. 22La presente Convenzione puo' essere sciolta con un voto dell'Assemblea Generale…
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