1. Ogni Stato membro puo' proporre un emendamento alla presente Convenzione per iscritto al Segretario Generale. 2. Il Segretario generale trasmette l'emendamento proposto a tutti gli Stati membri nelle lingue ufficiali almeno sei mesi prima del suo esame da parte dell'Assemblea generale. 3. L'emendamento proposto e' adottato con un voto dell'Assemblea Generale. 4. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 e' inviato dal Segretario generale al depositario. Quest'ultimo notifica a tutti gli Stati membri l'adozione dell'emendamento. 5. Un emendamento entra in vigore per tutti gli Stati membri sei mesi dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche scritte con le quali i due terzi degli Stati membri esprimono la loro accettazione, ad eccezione degli Stati membri che, prima dell'entrata in vigore della modifica, hanno notificato al depositario che l'emendamento entra in vigore per tale Stato membro solo dopo la successiva notifica con la quale esprimono la loro accettazione. 6. In deroga al paragrafo 5, l'Assemblea generale puo' decidere per consenso che un emendamento entri in vigore per tutti gli Stati membri sei mesi dopo il ricevimento da parte del depositario delle notifiche scritte con cui i due terzi degli Stati membri esprimono la loro accettazione. Se uno Stato membro, durante questo periodo di sei mesi, notifica il suo recesso dall'Organizzazione in ragione di un emendamento, il suo recesso ha effetto dalla data di entrata in vigore di tale emendamento, in deroga quanto previsto dall'articolo 21. 7. Il depositario informa gli Stati membri e il Segretario generale dell'entrata in vigore dell'emendamento in questione, specificando la data della sua entrata in vigore.

Testo vigente dal 29 luglio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-07-18;107~traduzione-di-cortesia-art15 · fonte del testo

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