[1]' giuridica, privilegi e immunita'

[2]1. L'Organizzazione ha personalita' giuridica internazionale e ha potere:

  • a)Di stipulare contratti e accordi con governi, organizzazioni e altre entita';
  • b)Di acquisire e alienare beni immobili e mobili e personali; e
  • c)Di intraprendere un'azione legale. 2. L'Organizzazione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Stati membri, dei privilegi e delle immunita' necessari all'esercizio delle sue funzioni e alla realizzazione del suo scopo e dei suoi obiettivi, nei limiti previsti da un accordo concluso con lo Stato membro interessato. 3. Nessuno Stato membro, membro associato o membro affiliato e' responsabile, a motivo del suo status o della sua appartenenza all'Organizzazione, degli atti, omissioni o obblighi dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 29 luglio 2025

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-07-18;107~traduzione-di-cortesia-art14 · fonte del testo

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