1. Ogni Stato membro puo' recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno dodici mesi indirizzato al depositario, che ne informa immediatamente tutti gli Stati membri e il Segretario generale. 2. La notifica di recesso puo' essere depositata in qualsiasi momento dopo la scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. 3. Il recesso ha effetto il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' stata presentata la notifica di recesso.

Testo vigente dal 29 luglio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-07-18;107~traduzione-di-cortesia-art21 · fonte del testo

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