Art. 36 — Aggravamento delle sanzioni penali
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((Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonche' per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale)), nonche' per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 e' ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonche' dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.
Testo in vigore dal 6 marzo 1996 al 8 agosto 2009
