[1]ARTICOLO VII Emendamenti all'Accordo

[2]1. Il presente Accordo puo' essere emendato in qualsiasi riunione delle Parti. 2. Le proposte di emendamento possono essere inoltrate da qualsiasi Parte. 3. Il testo di ogni emendamento proposto e la relativa motivazione saranno comunicati al Depositario almeno 90 giorni prima della seduta di apertura della riunione. Il Depositario ne inoltrera' immediatamente copie alle Parti. 4. Gli emendamenti saranno adottati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti ed entreranno in vigore per quelle Parti che li hanno accettatati 60 giorni dopo il deposito del quinto strumento di accettazione dell'emendamento presso il Depositario. Successivamente, entreranno in vigore per una Parte dopo 30 giorni dalla data di deposito del proprio strumento di accettazione dell'emendamento presso il Depositario.

Testo vigente dal 16 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-27;104~accordo-artvii · fonte del testo

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