[1]Articolo X Emendamento all'Accordo

[2]1. Il presente Accordo puo' essere emendato in ogni sessione ordinaria o straordinaria della Riunione delle Parti. 2. Ogni Parte puo' formulare proposte di emendamento all'Accordo. Il testo di ogni proposta di emendamento accompagnata da un esposto dei motivi, e' comunicato al segretariato dell'Accordo almeno centocinquanta giorni prima dell'inizio della sessione. Il segretariato dell'Accordo ne trasmette immediatamente una copia alle Parti. Ogni osservazione formulata dalle Parti sul testo e' comunicata al segretariato dell'Accordo al piu' tardi sessanta giorni prima dell'apertura della sessione. Il prima possibile dopo lo scadere di questo termine, il segretariato comunica alle Parti tutte le osservazioni ricevute in tale data. 3. Ogni annesso supplementare o emendamento dell'Accordo, diverso da un'emendamento dei suoi annessi, e' adottato a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti ed entra in vigore per le Parti che lo hanno accettato il trentesimo giorno dopo la data in cui due terzi delle Parti all'Accordo, alla data di adozione dell'annesso supplementare o dell'emendamento, hanno depositato il loro strumento di approvazione presso, il depositano. Per ogni Parte che deposita uno strumento di approvazione dopo la data in cui due terzi delle Parti hanno depositato il loro strumento di approvazione, tale annesso supplementare o emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui essa ha depositato il suo strumento di approvazione. 4. Ogni emendamento ad un annesso all'Accordo e' adottato a maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti, ed entra in vigore per tutte le Parti il centocinquantesimo giorno dopo la data della sua adozione dalla Riunione delle Parti, salvo per le Parti che abbiano formulato un riserva secondo il paragrafo 5 del presente Articolo. 5. Durante il periodo di centocinquanta giorni previsto al paragrafo 4 del presenze Articolo, ogni Parte puo', mediante una notifica scritta indirizzata al depositario, formulare una riserva riguardo all'emendamento di un annesso dell'Accordo. Tale riserva potra' essere ritirata mediante una notifica scritta al depositario ed in tal caso l'emendamento entrera' in vigore per detta Parte il trentesimo giorno dopo la data di ritiro della riserva.

Testo vigente dal 3 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;27~accordo-artx · fonte del testo

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