[1]ARTICOLO X. (Emendamenti alla Convenzione)

[2]1. La presente Convenzione puo' essere emendata in qualsiasi sessione, ordinaria o straordinaria, della Conferenza delle Parti. 2. Qualsiasi Parte contraente puo' presentare una proposta di emendamento. 3. Il testo di qualsiasi proposta d'emendamento, corredato da una esposizione delle relative motivazioni, deve essere comunicato al Segretariato almeno centocinquanta giorni prima della sessione in cui verra' esaminato e nel piu' breve tempo possibile formera' l'oggetto di una comunicazione del Segretariato a tutte le Parti contraenti. Qualsiasi osservazione sul testo della proposta di emendamento proveniente dalle Parti contraenti deve essere comunicata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dell'apertura della sessione. Alla scadenza di questo termine, il Segretariato comunichera' alle Parti tutte le osservazioni ricevute a quella data. 4. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. 5. Qualsiasi emendamento adottato entrera' in vigore per tutte le Parti che l'hanno approvato il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui due terzi delle Parti avranno depositato presso il Depositario lo strumento di approvazione. Per la Parte che avra' depositato uno strumento d'approvazione dopo la data in cui due terzi delle Parti avranno depositato uno strumento di approvazione, l'emendamento entrera' in vigore nei confronti di detta Parte il primo giorno del terzo mese successivo alla deposizione del suo strumento di approvazione.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;42~artx · fonte del testo

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