Emendamento della Convenzione o Protocolli 1. Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da ogni parte Contraente. Gli emendamenti a qualsiasi Protocollo possono essere proposti da ogni Parte a tale Protocollo. 2. Gli emendamenti alla presente Convenzione saranno adottati ad una riunione della Conferenza delle Parti. Gli emendamenti a qualsiasi protocollo saranno adottati ad una riunione delle Parti al protocollo in questione. Il testo di ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo, tranne se diversamente previsto in tale Protocollo, sara' comunicato alle Parti allo strumento in questione dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione durante la quale sara' proposto per adozione. Il Segretariato comunichera' le proposte di emendamento ai firmatari alla presente Convenzione per informazione. 3. Le Parti faranno ogni sforzo per raggiungere un accordo mediante consenso su qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione o su ogni Protocollo. Qualora siano stati esperiti tutti i mezzi per ottenere un consenso a nessun accordo sia stato raggiunto, l'emendamento sara' in ultima analisi adottato da un voto a maggioranza di due terzi delle Parti allo strumento in questione presenti e votanti alla riunione, e sara' sottoposto dal Depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione. 4. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione degli emendamenti sara' notificata per iscritto al Depositario. Gli emendamenti adottati in conformita' con il paragrafo 3 di cui sopra, entreranno in vigore tra le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione di almeno due terzi delle Parti contraenti alla Convenzione o delle Parti al Protocollo in oggetto, salvo se diversamente previsto in tale protocollo. Successivamente gli emendamenti entreranno in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno dopo che quella Parte avra' depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti. 5. Ai fini del presente Articolo l'espressione "Parti presenti e votanti" significa le Parti presenti e che esprimono un voto affermativo o negativo.

Testo vigente dal 23 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124~art29 · fonte del testo

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