[1]Articolo X

[2]Emendamento dell'Accordo

[3]1. Il presente Accordo puo' essere emendato in qualsiasi sessione, ordinaria o straordinaria, della Riunione delle Parti. 2. Ciascuna Parte puo' formulare proposte di emendamento. 3. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento accompagnata da un esposto dei motivi, e' comunicato al segretariato dell'Accordo almeno centocinquanta giorni prima dell'inizio della sessione. Il segretariato dell'Accordo ne trasmette senza indugio una copia alle Parti. Ogni commento effettuato dalle Parti relativamente al testo e' comunicato al segretariato dell'Accordo al piu' tardi sessanta giorni prima dell'inizio della sessione. Il prima possibile dopo la scadenza di questo termine, il segretariato comunica alle Parti tutti i commenti ricevuti fino ad oggi. 4. Un emendamento al presente Accordo, diverso da un emendamento ai suoi allegati, e' adottato a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti ed entra in vigore per le Parti che lo hanno accettato, il trentesimo giorno successivo alla data in cui due terzi delle Parti dell'Accordo, alla data di adozione dell'emendamento, hanno depositato il loro strumento di approvazione dell'emendamento presso il depositario. Per ogni Parte che deposita uno strumento di approvazione dopo la data in cui due terzi delle Parti hanno depositato il loro strumento di approvazione, questo emendamento entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui detta Parte ha depositato il suo strumento di approvazione. 5. Ogni nuovo allegato, nonche' ogni emendamento ad un allegato, viene adottato a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti, ed entrera' in vigore riguardo a tutte le Parti il novantesimo giorno dopo la loro adozione ad opera della Riunione delle Parti, salvo per le Parti che avranno formulato una riserva conformemente al paragrafo 6 del presente Articolo. 6. Durante il periodo di novanta giorni previsto al paragrafo 5 del presente Articolo, ciascuna Parte puo', per mezzo di una notifica scritta indirizzata al depositario, formulare una riserva nei confronti di un nuovo allegato o di un emendamento ad un allegato Tale riserva puo' essere ritirata in qualsiasi momento per mezzo di una notifica scritta inviata al depositario: il nuovo allegato o emendamento entrera' quindi in vigore per detta Parte il trentesimo giorno dopo la data di ritiro della riserva.

Testo vigente dal 4 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;66~accordo-artx · fonte del testo

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